Tailandia

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

 

Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU in versione dematerializzata), tradizionalmente richiesta per le esportazioni al di fuori dell'Unione europea, le spedizioni dirette in Tailandia devono essere accompagnate dai documenti riportati qui sotto.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/.

 

a) Fattura commerciale
Deve essere predisposta in almeno tre copie, in lingua inglese e deve contenere le seguenti informazioni:
  1. Paese dove è stata acquistata la merce, sia con riguardo alla provenienza che all’origine.

  2. Data del contratto di vendita.

  3. Indicare se le merci sono state vendute in via definitiva o alla consegna, o se la merce è spedita ad una succursale o filiale, etc..

  4. Marchio, numero, valore e descrizione dei colli e del loro peso lordo: indicare con precisione i marchi e la numerazione; descrivere nel dettaglio i colli precisando se si tratta di casse, fusti, balle, etc.; inserire eventualmente il valore globale se i colli contengono le stesse categorie di merce e se il loro prezzo unitario è identico; precisare il peso lordo di ciascun collo.

  5. Dettagli della merce: denominazione, tipologia, qualità, quantità, peso netto, marchi e loghi commerciali di ciascun articolo.

  6. Prezzo di vendita o valore unitario delle merci, espresso nella valuta del contratto: dichiarazione del valore unitario di ciascuna tipologia di prodotto o, nel caso di vendita in consegna, dichiarazione del prezzo che è stato fissato nel paese di esportazione o del prezzo all’export a destinazione del mercato tailandese.

  7. Eventuali sovvenzioni o aiuti di qualsiasi natura all’export, precisando la somma o il tasso applicabile al caso in questione.

  8. Eventuali sconti, classificati per ordine in modo da fare risultare distintamente l’ammontare degli sconti applicati.

  9. Costi diversi: costi d’imballaggio, polizze assicurative, trasporto, eventuali commissioni, ecc.

Anche se i costi vengono fissati CIF o C&F, l’ammontare dei costi deve essere indicato separatamente.

 

b) Certificato di origine
Su richiesta dell'importatore, delle Autorità locali o di altro organismo legato all'operazione commerciale (Banche, spedizionieri, ecc.). Redatto sul formulario comunitario, il certificato d'origine è rilasciato dalla Camera di commercio di competenza.
Le regole relative a emissione e utilizzo dei certificati d'origine sono precisate nell'Allegato XI.

 

c) Certificato di non contaminazione radioattiva
Viene richiesto per il latte ed è incluso nel certificato sanitario. Talvolta è richiesto anche per i legumi, è consigliabile verificare la necessità con il proprio cliente.

 

d) Certificato fitosanitario (1)
Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali. E’ rilasciato dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.

 

e) Certificato sanitario (2)
Per la carne e sottoprodotti di origine animale (latte, uova, preparazione di carni, etc.).

 

Da sapere: I documenti rilasciati da un'amministrazione e direttamente collegati ad un'operazione commerciale o doganale (certificato sanitario, ad esempio) devono essere preventivamente legalizzati.

 

f) Certificato di libera vendita per i cosmetici
Non è richiesto.

 

Attenzione: per altre tipologie di prodotti è necessario il certificato di libera vendita o di qualità: quali prodotti alimentari, chimici, farmaceutici. Si consiglia di informarsi presso il proprio importatore.

 

TRASPORTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA

   

a) Documenti di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea, Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).

 

b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.

 
 
c) Assicurazione trasporto
Non prevista per i trasporti internazionali di merci.

 

d) Trattamento degli imballaggi in legno
La Tailandia adotta lo standard ISPM-15 FAO da agosto 2009.
Per maggiori informazioni sul trattamento degli imballaggi in legno (norma ISPM-15) consultare il sito web: https://www.ippc.int/en/countries/thailand/

 

e) Etichettatura
L’etichettatura è obbligatoria per i prodotti alimentari, sanitari e cosmetici.
L’etichetta dei prodotti alimentari deve essere approvata dalla Thai Food and Drug administration e deve riportare il nome del prodotto, i riferimenti del fabbricante (compreso il numero di telefono), la lista degli ingredienti, il peso o il volume, la date di fabbricazione e di scadenza, etc.
Le etichette devono essere in tailandese. Per le bevande alcooliche, le etichette possono essere in tailandese o in inglese e devono essere approvate dal Excise Department under the Ministry of Finance.

 
 
CONTROLLO DELLE MERCI
 
Per l'importazione di determinati prodotti - quali lampade, ventilatori, bollitori elettrici, scaldabagni nuovi elettrici o a gas, pneumatici - può essere richiesto un certificato di conformità. E' consigliabile verificare con l'importatore e le autorità locali competenti.
 

 



 

 
 
Capitale: Bangkok
Città principali: Phuket, Krabi, Pattaya, Ko Samui, Ko tao. 
Superficie (km²): 513.120
Popolazione: 68,71 milioni (2017 Banca Mondiale)
PIL: 455,2 miliardi $ (2017 Banca Mondiale)
PIL/pro-capite: 6.593,82 $ (2017 Banca Mondiale)
Settori economici: agricoltura, abbigliamento, turismo
Religioni: buddista, minoranze musulmana e cristiana.
Lingue ufficiali: tailandese, inglese.
Moneta: baht, THB
Fuso orario: 7 ore avanti rispetto all'orario del meridiano di Greenwich; 6 ore avanti rispetto all'Italia (5 con l'ora legale)

 

 

La Tailandia è membro dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) e dell’ASEAN (Association of South-East Asian Nations) al quale partecipano anche, Brunei, Myanmar, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore e Vietnam.

 

Come membro dell’ASEAN, il paese ha siglato numerosi accordi commerciali bilaterali con l’Australia, la Cina, la Corea del Sud, l’India, il Giappone e la Nuova Zelanda. Il paese ha anche siglato degli accordi a titolo individuale.

 

La Tailandia è membro del WTO dal 1° gennaio 1995.

 

L'UE e l'ASEAN hanno una cooperazione approfondita in campo politico, economico e sociale.
Dal momento che sono state sospese le trattative di un accordo di libero scambio tra l'UE e l'ASEAN, l'UE ha deciso di avviare negoziati per un accordo di libero scambio con alcuni dei suoi membri: la Malesia, il Vietnam e la Thailandia.

 

I negoziati per un accordo di libero scambio tra l’UE e la Thailandia sono iniziati il 6 marzo 2013. Lo stato dei negoziati/conclusioni dell’Accordo tra l’UE e la Thailandia è consultabile sul sito della Commissione Europea- DG Trade.

 

L’evoluzione delle relazioni politiche tra l’UE e la Thailandia è consultabile sul sito dell’Azione esterna dell’UE.

 

Sebbene la maggior parte dei prodotti possano essere importati liberamente nel paese, in diversi casi è necessario ottenere una licenza. Altri ancora sono sottoposti a proibizioni o a restrizioni. Il dettaglio delle restrizioni si trova nel sito delle dogane thailandesi.

 

Grado di aperture del mercato
Le procedure doganali hanno raggiunto rilevanti progressi e sono state totalmente informatizzati.
Le condizioni legate alle licenze di importazione per vari prodotti sono spesso complesse e poco chiare, in alcuni casi equivalgono a restrizioni quantitative, con particolare riferimento ai prodotti agricoli e dell'abbigliamento. Le licenze e le restrizioni sono applicate per motivi economici, ovvero a salvaguardia delle industrie nascenti.
Diversi organismi condividono la responsabilità per
PASSAPORTO E VISTI

 

Passaporto: necessario per l'ingresso nel Paese, deve avere validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo e almeno due pagine libere rimanenti per l’apposizione del visto. I turisti, per legge, sono tenuti a portare sempre con sé il proprio passaporto originale. Si sono verificati casi di turisti arrestati perché sprovvisti del documento.

 

Visto d’ingresso: non è necessario per soggiorni per motivi di turismo non superiori ai trenta giorni. All’arrivo in Tailandia per via aerea viene apposto sul passaporto un timbro che ha valore di visto d’ingresso e consente la permanenza nel Paese per 30 giorni. In caso di varco di frontiera terrestre, tale periodo può invece essere limitato a 15 giorni. Le Autorita’ di Immigrazione si riservano comunque di poter richiedere documentazione attestante idonei mezzi di sussistenza e di uscita dal Paese. I visti turistici possono essere estesi una sola volta, per un massimo di 30 giorni, presso gli Uffici di Immigrazione.
Visti turistici di più lunga durata o altre tipologie di visto (studio, lavoro, ecc.) sono da richiedere all'Ambasciata o al Consolato tailandese presenti in Italia. La permanenza oltre i termini è considerata reato e può comportare l’arresto, l’incarcerazione e la formale espulsione a spese dello straniero.
E’ disponibile un visto turistico ad ingressi multipli della validità di 6 mesi, all’interno dei quali sarà possibile la permanenza in Tailandia fino a 60 giorni. Il visto turistico multiplo ha un costo di 5.000 Baht tailandesi (circa 125 Euro). Gli interessati potranno richiederne il rilascio a tutte le Ambasciate, i Consolati e i Consolati Onorari tailandesi. Per quanti provengono dagli Stati confinanti ed entrano in Tailandia attraverso i valichi di terra, si raccomanda di verificare l’effettiva apposizione del timbro di ingresso sul passaporto da parte delle autorità tailandesi di frontiera. In episodi recenti, i connazionali che sono risultati privi del suddetto timbro sono stati costretti, prima di poter rimpatriare, a ritornare a proprie spese alla frontiera terrestre che avevano attraversato per effettuare la prevista timbratura del passaporto.
In base alla disciplina in materia di Immigrazione, non è consentito utilizzare il sistema di uscire e rientrare dal Paese in giorni contigui per avere un nuovo visto di permanenza.
 
INDIRIZZI UTILI
In Italia
Royal Thai Embassy
Via Nomentana 132 - 00162 Roma
Tel. 06 86220526/27 – Fax 06 8622 0529

 

Thai Trade Center, Roma
Viale Erminio Spalla, 41 - 00142 Roma
Tel.06 503 0804/5 – Fax 06 503 5225

 

Thai Trade Center, Milano
Via A. Albricci, 8 - 20122 Milano
Tel. 02 89011467 - Fax 02 89011478

 

In Thailandia

 

Italian Embassy
40th CRC Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan Bangkok, 10330
Tel. +66 2 2504970/3 - Fax +66 2 2504985

 

Italian Trade Commission
14/B Floor, Bubhajit Building 20 North Sathorn Rd. Silom, Bangrak Bangkok 10500
Tel. +66 2 6338491-3 – Fax +66 2 6338494

 

Thai-Italian Chamber of Commerce
16th Floor, Vanit Building Room 1601 - 1126/1 New Petchburi Road Bangkok 10400 Thailand
Tel. +66 2 2539909/255 8695 - Fax +66 2 253 9896
(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.
(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.