Serbia

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

 
 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente dematerializzato), tradizionalmente richiesta per tutte le esportazioni al di fuori dell'Unione europea, le spedizioni dirette in Serbia devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/.

 

a) Fattura commerciale
Redatta almeno in tre esemplari, deve contenere le informazioni abituali. Deve inoltre indicare l’origine dei prodotti spediti e può essere scritta in inglese.

 

b) Origine preferenziale: Certificato EUR.1 o dichiarazione in fattura
Per permettere ai destinatari delle merci di beneficiare del regime preferenziale applicabile ai prodotti importati, è necessario produrre un certificato EUR.1 (si veda Allegato Xche servirà a destinazione come giustificativo di origine.
Le spedizioni inferiori a 6.000 euro o effettuate da un esportatore abilitato, danno luogo alla redazione di una dichiarazione, redatta su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.

 

La dichiarazione è la seguente:
L`esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°...)* dichiara che, salvo indicazione chiara del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale……….¨**.
¨.............................***¨ .
[Luogo e data]
¨.............................¨.
[firma dell’esportatore, e indicazione per esteso, del cognome del firmatario].

 

*Se la dichiarazione su fattura è fatta da un esportatore accreditato, il numero di autorizzazione di questo esportatore deve essere menzionato qui. Se la dichiarazione non è fatta da un esportatore accreditato, la menzione tra parentesi è omessa o lo spazio previsto è lasciato in bianco.
**L’origine dei prodotti deve essere indicata (..)
***Queste indicazioni sono facoltative se le informazioni figurano nel documento.

 
 
REGOLE DI ORIGINE MODERNIZZATE
Dal 2012 sono state intavolate le trattative per la modernizzazione delle norme di origine preferenziale dell'area pan-euro-mediterranea. L'attuazione di queste regole, che mirano ad ampliare la nozione di "prodotti originari" semplificando i requisiti richiesti, è subordinata alla stipula di protocolli bilaterali. La Serbia e altri 20 Stati dell'area pan-euro-mediterranea hanno deciso di applicare le norme aggiornate mentre tre paesi - Algeria, Marocco e Tunisia - non hanno aderito.
Le nuove regole (chiamate anche "regole transitorie", "regole alternative" o "regole di sostituzione") sono alternative a quelle attualmente applicabili. Spetterà all'operatore, a seconda della propria operatività commerciale, scegliere le regole che desidera applicare: le regole "attuali" o le regole transitorie. La Serbia ammette il ricorso alle regole transitorie dal 6 dicembre 2021 mentre per il Kosovo le regole sono entrate in vigore dal 29 aprile 2022 ma saranno attuatate a partire dal 15 ottobre 2022.

 
ATTENZIONE: Le regole transitorie possono essere applicate solo se lo Stato partner adotta regole di origine identiche. Dal 1° settembre 2021, queste norme sono applicabili nel contesto delle relazioni commerciali tra l'UE e i seguenti paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania, Georgia, Palestina, Isole Faroe, Macedonia del Nord (dal 9 settembre 2021), Moldavia (dal 16 novembre 2021) e Serbia (dal 6 dicembre 2021).

 
Il beneficio del trattamento preferenziale ai sensi delle norme transitorie è possibile SOLO dietro presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura (DOF). La dichiarazione (redatta come da facsimile sopra riportato) può essere presentata da qualsiasi esportatore o esclusivamente da un esportatore autorizzato per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro. I giustificativi dovranno riportare una dicitura specifica, pena la non applicabilità del beneficio:
 
 
 
 
 
  • la casella 7 del certificato EUR.1 deve includere la seguente specifica in inglese: "TRANSITIONAL RULES";
  • nella dichiarazione deve figurare la dicitura "secondo le norme di origine transitorie".
 
Quando l'esportatore desidera avvalersi delle norme transitorie, il fornitore dovrà esibire giustificativi adeguati in base alle regole prescelte (anche a posteriori). In caso di dubbio sulle norme applicabili, è preferibile che i fornitori continuino a fornire prove dell'origine secondo le regole dell'attuale Convenzione PEM (ove applicabili). In alternativa, ove possibile, i fornitori possono specificare nelle loro dichiarazioni (anche a lungo termine) se il prodotto in questione è conforme ai due insiemi di regole: attuale e transitoria.

 
 
c) Certificato di origine
Necessario per alcuni prodotti specifici, come armi, beni a duplice uso, prodotti soggetti a CITES. Per il Kosovo, può essere richiesto per piante e prodotti vegetali per i quali non è obbligatoria la presentazione del certificato fitosanitario.
Inoltre, può essere dovuto su richiesta dell`importatore o di altri soggetti coinvolti nell'operazione commerciale (banche, dogane locali, ecc.). 
Le regole relative a emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate nell’Allegato XI.

 
 
d) Certificato fitosanitario (1) 
Per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali

 

e) Certificato sanitario (2)
Necessario per la carne e i sotto-prodotti di origine animale (latte, uova, preparati a base di carne, ecc.).

 
f) Certificato di libera vendita dei cosmetici (3) 
Attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione italiana/unionale ed in libera vendita sul territorio italiano o altro Paese dell'UE. Non richiesto per il Kosovo.

 
 
Da sapere: La Serbia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961.(4)
I documenti rilasciati da un’amministrazione pubblica e che si riferiscono direttamente ad un’operazione commerciale o doganale (ad es. i certificati sanitari) devono essere legalizzati preliminarmente dalla Prefettura prima di esserlo dal Consolato. Per le tariffe e i tempi di rilascio conviene informarsi direttamente presso il consolato: questa legalizzazione concerne unicamente il Kosovo.

 

TRASPORTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA
 

a) Documenti di trasporto

I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route). 

b) Lista dei colli

Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.

c) Assicurazione trasporto

Vi è l’obbligo di assicurazione locale, cioè l’obbligo di assicurare, in Serbia, il trasporto internazionale delle merci.

d) Trattamento degli imballaggi in legno

Gli imballaggi in legno devono essere trattati e fumigati secondo la normativa ISPM-15 FAOPer il Kosovo questa esigenza è raccomandata.
 Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.ippc.int/countries/serbia

 
 
e) Etichettatura
 
I beni venduti al dettaglio devono menzionare il paese di origine in serbo (in caratteri cirillici o latini) per la Serbia e in una delle lingue ufficiali (albanese o serbo) o in inglese per il Kosovo. Inoltre, il Kosovo richiede che sull'etichetta appaia la bandiera del paese di origine. La Serbia accetta l’origine generica UE.

   

 
 

 
 
 
 
necessario recarsi all’Ufficio di Polizia di quartiere con il proprietario di casa.

 

Immagine correlata
Capitale: Belgrado
Città principali: Novi Sad, Niš, Kragujevac
Superficie (km²): 88.361
Popolazione: 7.057.000 (2016)
PIL: 37,75 miliardi dollari (2016)
PIL/pro-capite: 5.348,29 $ (2016)
Settori economici: agricoltura (15% del PIL) riserve di carbone, zinco, rame, piombo, oro, industria (20%), servizi (2/3 del PIL)
Religioni: Ortodossa (Chiesa serba) 85%, cattolici 5,5%.
Lingue ufficiali: serbo, albanese (nel Kosovo)
Moneta: dinaro serbo, CDS, euro, EUR
Fuso orario: 1 ora avanti rispetto all’orario del Meridiano di Greenwich; stesso orario dell’Italia

La Repubblica di Serbia è uno stato del sud-est dell'Europa, nella regione dei Balcani. Confina con Ungheria, Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia.  La Serbia era unita al Montenegro nell'Unione di Serbia e Montenegro, in seguito al referendum del 21 maggio 2006, il Montenegro ha optato per l'indipendenza. A seguito del referendum, la Confederazione è stata sciolta e la Serbia (così come il Montenegro) è divenuta uno stato sovrano.
Dalla conclusione della Guerra del Kosovo la provincia autonoma meridionale è amministrata dalle Nazioni Unite in base alla risoluzione n.1244 del Consiglio di Sicurezza. La parte della Serbia, escluso il Kosovo e la Vojvodina, viene chiamata Serbia centrale ma non è una suddivisione amministrativa del Paese e non ha, al contrario delle due province autonome, un governo regionale proprio.
Complessivamente, la Serbia è suddivisa in 29 distretti - okrug (il Kosovo rimane fuori dall'amministrazione del governo centrale) a cui si aggiunge la città di Belgrado.

 

La Serbia fa parte dell’accordo di libero-scambio centro-europeo (CEFTA) il cui obiettivo è di creare una zona di libero-scambio regionale tra i suoi membri (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo (Unmik), Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia).

 

 

Nell’aprile 2008, l’Unione europea e la Serbia hanno firmato un accordo di associazione e stabilizzazione accompagnato da un accordo interinale per la messa in vigore della parte commerciale dello stesso, entrato in vigore nel 2010.

 

Nel settembre del 2013 è entrato in vigore l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Serbia e l’UE, le cui norme sono quelle della Convenzione regionale relativa alle regole d’origine euro-mediterranee (GUCE L.54 del 26/02/2013).

 

Lo stato dei negoziati/conclusioni dell’accordo tra l’UE e la Serbia è consultabile sul sito della Commissione europea – DG trade.

 

Il Kosovo, parte integrante della Serbia, ha proclamato unilateralmente la sua indipendenza il 17 febbraio 2008. Questa è stato riconosciuta da un centinaio di Stati. Tra i membri della UE, cinque paesi non l’hanno riconosciuta (Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna). La Serbia l’ha contestata.

 

Il 19 aprile 2013, la Serbia e il Kosovo hanno concluso un accordo per normalizzare le loro relazioni dopo la proclamazione dell'indipendenza del Kosovo. Questo accordo ha portato la Commissione europea a raccomandare l'apertura dei negoziati di adesione della Serbia con l'Unione Europea e l'apertura di negoziati per un'associazione e stabilizzazione con l'accordo del Kosovo. Questa raccomandazione è stata approvata dal Consiglio dei ministri europeo il 28 giugno 2013.

 

Nel gennaio 2014, l'UE e la Serbia hanno tenuto la loro prima conferenza intergovernativa, avviando ufficialmente i negoziati di adesione.

 

L’accordo di associazione e di stabilizzazione tra l’UE e il Kosovo è stato siglato il 25 luglio 2014 ed è entrato in vigore il 1 aprile 2016.
PASSAPORTO E VISTI 
 
Passaporto/Carta di identità: A partire dal 12 giugno 2010, i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea possono viaggiare nella Repubblica di Serbia avvalendosi anche della sola carta di identità valida per l’espatrio, e non solo del passaporto, per un periodo di soggiorno che non ecceda i 90 giorni. Per periodi di soggiorno eccedenti i 90 giorni, è necessario richiedere un permesso di residenza temporaneo.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.

 
 
Visto d’ingresso: non necessario per turismo per un periodo massimo di 90 giorni. Tutti gli stranieri hanno l’obbligo di registrarsi presso l’ufficio di polizia entro 24 ore dall’arrivo; viene talvolta effettuata una verifica della predetta registrazione al momento dell’uscita dal Paese. Nel caso in cui si pernotti in albergo, la registrazione viene effettuata automaticamente; se si è invece ospiti di privati è 
 
INDIRIZZI UTILI 
 
AMBASCIATE E CONSOLATI IN ITALIA
Ambasciata e Consolato della Repubblica di Serbia a Roma 
Via dei Monti Parioli 20- 00197 Roma 
Tel. +39 06 3200805 Fax +39 06 3200868  
e-mail ufficio consolare: konzularno@ambroma.com

 
 
Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano 
Via Matilde Serao 1 - 20144 Milano 
Tel: +39 02 4817247; +39 02 4812019, +39 02 4812490. Fax: +39 02 353676 .  

 
 
Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Trieste 
Strada del Friuli 54 - 34136 Trieste 
Tel. +39 040-410125; +39 040 410126. Fax:+39 040 421697.  

 
 
AMBASCIATE E CONSOLATI IN SERBIA

 
 
Ambasciata d’Italia  
Bircaninova Ulica, 11 – 11000 Belgrado 
Tel. +381 11 3066100; Fax: +381 11 3249413 

 
 
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

 
 
Italijanski Institut Za Spoljnu Trgovinu
KNEZA MILOSA 56 - 11000 BEOGRAD
Tel: (0038111) 3629939 - Fax: (0038111) 3672458
L'Ufficio fornisce servizi di assistenza e informazione anche per il Montenegro

 
 
CAMERE DI COMMERCIO

 
 
Camera di commercio italo- serba: www.ccis.rs/it/ 
Camera di Commercio di Vojvodina:www.pkv.rs 
Serbian Chamber of commerce and industry:www.pks.rs 
Camera di commercio di Belgrado:www.kombeg.org.rs

 
 
MINISTERI
 
Ministero dell'economia e dello sviluppo regionale: www.merr.gov.rs/en 
Ministero delle finanze: www.mfin.gov.rs/?change_lang=en 
Ministero per gli affari esteri:www.mfa.gov.rs/

 
 
ISTITUTI, ENTI, AGENZIE NAZIONALI

 
 
Agenzia per la privatizzazione: www.priv.rs
Agenzia per lo sviluppo della Serbia: www.ras.gov.rs
Agenzia registro imprese: www.apr.gov.rs 
NALED - Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Economico Locale:www.naled-serbia.org 
Ufficio Turistico Nazionale Serbo: www.serbia.travel 
Standardizzazione: www.iss.rs/


 

 
ISTITUTI, ENTI, AGENZIE ITALIANI IN SERBIA

 
 
Istituto italiano di cultura: www.iicbelgrado.esteri.it 
Cooperazione italiana allo sviluppo: www.skmbalcani.cooperazione.esteri.it

 
 
ORGANISMI INTERNAZIONALI

 
 
Delegazione dell’Unione Europea in Serbia: www.europa.rs 
World Bank Office: www.worldbank.rs/ 

 
 
PRINCIPALI ISTITUTI BANCARI

 
 
Eurobank EFG Štedionica A. D. Beograd: www.eurobankefg.rs 
Komercijalna banka A.D. Beograd: www.kombank.com 
National Bank of Serbia: www.nbs.rs 
(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

 

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute. 

 

(3) Per i prodotti cosmetici può essere richiesto sia il certificato di libera vendita, sia l'attestato di libera vendita.
Per il Rilascio Certificati di Libera Vendita (CLV) per esportazione di prodotti Cosmetici in Paesi al di fuori dell'Unione europea (extra UE), vedi sito del Ministero della salute.

 
 
(4) L’apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che ratifica un atto o certificato.
L’apostille è stata introdotta dalla Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengono certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.
La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l’apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.
E’ bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell’Aia, l’apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del sigillo o timbro riportati; l’apostille non certifica il contenuto del documento sul quale è posta.