Giappone

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU in versione dematerializzata o suo equivalente) usualmente richiesta salvo all'interno dell'Unione europea, le spedizioni destinate in Giappone devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/
 
a) Fattura commerciale
Richiesta almeno in tre esemplari deve essere redatta in inglese o giapponese. Nel caso in cui non sia prodotto  un certificato di originealtrove, deve essere obbligatoriamente riportata sul documento la provenienza e l’origine delle merci.
Le autorità giapponesi esigono, inoltre, che sulle fatture relative ad articoli in pelle importati, siano indiacati i nomi latini e inglesi della specie la cui pelle è stata utilizzata.

 b) Certificato di origine
Su richiesta dell`importatore deve essere redatto sul formulario comunitario. Le regole relative all’emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate nell’Allegato XI.
 
c) Prova dell'origine preferenziale: certificato di origine o la conoscenza dell'importatore 
Per consentire ai prodotti dell'Unione europea di beneficiare del regime preferenziale negoziato con il Giappone, è necessario produrre un'attestazione di origin, redtaa su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.
Per le spedizioni superiori a 6.000 euro, l'esportatore deve avere lo status di Esportatore registrato e pertanto detenere un numero REX (Registered Exporter System /Sistema di esportazione registrato) che deve essere indicato sul certificato di origine.
Riguardo alle procedure di registrazione degli esportatori, si fa rinvio in particolare alle disposizioni emanate dalla Direzione Centrale delle Dogane con la Circolare 13/D/2017, nonché alle successive indicazioni fornite con la nota prot. 59972/RU del 24/05/2018 in conseguenza delle modifiche apportate dal Reg. di esecuzione (UE) 604/2018. La riformulazione normativa dell’articolo 80, par. 2, del RE, ha previsto che gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, così come individuati alla lettera A (entro l’ambito SPG) e alla lettera B (entro l’ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi) del paragrafo 2 della Circolare 13/D/2017, presentano la relativa domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE, il cui testo è riportato in allegato alla sopra citata nota 59972/RU.
Gli uffici doganali territorialmente competenti riceveranno pertanto le richieste di registrazione compilate sulla base del testo di cui all’allegato 22-06 bis del RE e applicheranno le procedure già indicate nella citata 8 Circolare 13/D/2017, della quale restano immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni.
Per ulteriori informazioni consultare: la circolare n. 1/D del 22 gennaio 2019
L'esatta formulazione del certificato di origine è contenuta nell'allegato 3-D dell'accordo UE-Giappone.
L'esportatore può, se lo desidera, ricorrere ad un'altra modalità di prova dell'origine preferenziale, ossia la "conoscenza dell'importatore" come definita nell'articolo 3-18 dell'Accordo UE-Giappone. In questo caso, l'importatore applicherà la preferenza tariffaria solo se sarà in grado di provare alle autorità doganali giapponesi il carattere originario delle merci importate.
 
d) Certificato di non contaminazione radioattiva
Il certificato può essere richiesto per i prodotti alimentari, tra cui funghi, tartufi, piante selvatiche, ecc. Viene rilasciato dai laboratori approvati dal Giappone.
 
d) Certificato fitosanitario
Per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali. (1)
 
e) Certificato sanitario
Per le carni ed i prodotti derivati. (2)
 
f) Certificato di qualità o analisi dei prodotti agroalimentari
Deve essere rilasciato dai laboratori riconosciuti dal Giappone. Notare la differenza nella definizione di additivi alimentari tra il Giappone e il Codex Alimentarius. Il Giappone pubblica liste positive di additivi. Sono ammessi solo gli additivi che sono stati riconosciuti come non pericolosi. Lo stesso vale per i limiti massimi di residui di antiparassitari.

g) Certificato di libera vendita per i cosmetici
Non richiesto.
 
Da sapere: Il Giappone ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. (3)
 
TRASPORTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA
 
a) Documenti di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
 
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
 
c) Assicurazione trasporto
Non esiste alcun obbligo di assicurazione locale, vale a dire l'obbligo di garantire il trasporto internazionale di merci in Giappone.
 
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Gli Imballaggi in legno destinati al Giappone devono essere trattati e marcati secondo la normativa NIMP-15 FAO.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.ippc.int/countries/japan
 
e) Etichettatura
Le normative giapponesi sono molto severe sull'etichettatura.
In generale, l'indicazione dell'origine è richiesta all'importazione nella misura in cui i marchi sul prodotto possono essere fuorvianti. In questo caso deve essere specificato mediante un marchio "Made in" sul prodotto stesso o sul suo imballaggio.
 
 
 
 
Capitale: Tokyo
Città principali: Osaka, Kyoto, Kobé, Nagoya
Superficie (km²): 378 (mila) Banca Mondiale 2016)
Popolazione: 126,99 milioni (Banca Mondiale 2016)
PIL: 5.529,07 miliardi $ (Banca Mondiale 2016)
PIL/pro-capite: 43.540 $ (Banca Mondiale 2016)
Settori economici: industria (acciaio, carta, tecnologia, automobile, robotica, nanotecnologie, biotecnologie, energie rinnovabili); servizi
Religione: Shintoista e buddista: 84%.
Lingua ufficiale: giapponese
Moneta: yen, JPY
Fuso orario: 9 ore avanti rispetto all'orario del meridiano di Greenwich; 8 ore avanti rispetto all'Italia (7 ore avanti con l'orario legale).

 

Il Giappone è un paese insulare dell'Asia Orientale. Situato nell'oceano Pacifico, confina a est con la Cina, la Corea e la Russia, e si estende nel mare di Okhotsk a nord fino al Mar Cinese Meridionale a sud. Il Giappone è la sessantaduesima nazione per dimensioni, comprende oltre 3.000 isole, le più grandi delle quali sono Honshū, Hokkaidō, Kyūshū e Shikoku.

Il Giappone è la seconda potenza economica mondiale per prodotto interno lordo, il più grande creditore internazionale, e il sesto principale esportatore ed importatore. È membro delle Nazioni Unite, del G8, del G4 e dell'APEC.

Il Paese è popolato da quasi 128 milioni di persone su una superficie di 377.835 km², ha di conseguenza un'alta densità demografica pari a 335 abitanti/km². Questo ha portato alla creazione di enormi megalopoli, a partire dalla capitale Tokyo, che ospita 12 milioni di abitanti nella prefettura, ma che negli anni ha formato un'enorme megalopoli con le città circostanti di 27 milioni di abitanti.

Il Giappone è membro dell'APEC (Cooperazione economica dell'Asia-Pacifico) ed ha firmato numerosi accordi bilaterali di libero scambio e di partenariato strategico oltre ad un accordo regionale con l'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico).
Tutti gli accordi firmati o in corso di negoziazione sono disponibili sul sito web del Ministero degli Affari Esteri del Giappone.
Il Giappone è membro del WTO dal 1° gennaio 1995.
Partecipa al dialogo Asia-Europa chiamato ASEM, un forum intergovernativo che ruota attorno a tre "pilastri": politica economica e finanziaria e altre cooperazioni (istruzione, sanità, occupazione, ecc.).
Nelle sue relazioni con il Giappone, l'Unione europea ha avviato diversi dialoghi tra cui un “Business Dialogue” che riunisce uomini d'affari di entrambe le parti. Sono stati firmati diversi accordi di mutuo riconoscimento, come quelli relativi alle apparecchiature di telecomunicazione, alle apparecchiature radio, ai prodotti elettrici, ecc.
L'Unione ha inoltre attuato azioni specifiche per migliorare la presenza commerciale degli Stati membri sul mercato giapponese. Si può citare l'assistenza alla preparazione di missioni destinate al mercato giapponese, riservate alle PMI europee (Gateway to Japan).
I negoziati per un accordo di libero scambio tra i due partner sono stati ufficialmente lanciati il 25 marzo 2013. Le discussioni si sono accelerate ad aprile 2017 a Tokyo e nel luglio 2017 a Bruxelles.
 
Il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l’Accordo di Partenariato Economico (APE) tra l’Unione europea e il Giappone che facilita le imprese UE ad investire ed esportare i propri prodotti verso il Giappone.
Con circolare n. 1/D del 22 gennaio 2019 l’Agenzia delle Dogane fornisce indicazioni sulle modalità per la concreta attuazione dell’Accordo. I prodotti, per aver riconosciuto il trattamento preferenziale, devono essere considerati originari di una delle parti e devono avere l’attestazione di origine o almeno la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore, cd. conoscenza dell’importatore.
Lo stato dei negoziati/conclusioni dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Giappone è disponibile sul sito web della Commissione europea – DG commercio.
L'evoluzione delle relazioni politiche tra l'UE e il Giappone è disponibile sul sito web dell'Azione esterna dell’UE.
 
 
PASSAPORTO E VISTI
 
Passaporto: necessario, in corso di validità (così come il visto su esso eventualmente applicato). Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno. A partire dal 20 novembre 2007 è entrata in vigore la nuova legge sull’immigrazione che prevede nuove  misure di controllo  applicabili agli stranieri in entrata nel Paese (presa delle impronte digitali e foto del volto). Da tali controlli sono escluse alcune categorie di stranieri 1) i minori di 16 anni; 2) chiunque svolga un’attività che ricada sotto lo status di “residence for diplomat or official”; 3) chi sia invitato dal titolare di un’Amministrazione pubblica giapponese; 4) chi venga indicato, con un’ordinanza del locale Ministero della Giustizia, come equivalente alle categorie di cui al punto 3) o 4).

In caso di smarrimento e successivo ritrovamento del passaporto, al fine di evitare possibili lunghe attese, si raccomanda di portare con sé, ove disponibile, copia dell’avvenuto ritrovamento del passaporto.
Per maggiori informazioni circa la validità residua del passaporto richiesta per accedere in Giappone, si consiglia di contattare l’Ambasciata del Giappone a Roma o il Consolato giapponese a Milano.

Visto di ingresso : i cittadini italiani possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 90 giorni sarà invece necessario munirsi di un visto, che potrà essere richiesto presso l’Ambasciata giapponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano.

Gli italiani che intendano esercitare un'attività professionale in Giappone sull'obbligo di munirsi di apposito visto per motivi di lavoro prima di intraprendere un viaggio verso questo Paese.
la violazione delle leggi che regolano la materia dell'impiego in Giappone può comportare conseguenze che vanno da sanzioni pecuniarie, talvolta molto elevate, all'espulsione con divieto di reingresso ed all'arresto nei casi più gravi.
Informazioni più dettagliate possono essere chieste all'Ambasciata del Giappone in Italia sita in Via Quintino Sella, 60 a Roma (Tel. 06.487991) o al Consolato Generale del Giappone sito in Via Privata Cesare Mangili, 2/A Milano (Tel. 02 6241141).

L'Ambasciata d'Italia a Tokyo resta a disposizione degli interessati in caso di
richieste di ulteriori informazioni su casi specifici (e-mail: consular.tokyo@esteri.it).
Allo stesso modo si segnala che  gli stranieri muniti di visto turistico, la cui permanenza in Giappone dovesse eccedere il limite temporale riportato sul visto medesimo, vengono sottoposti alle misure di cui sopra.
Nei casi in cui motivi di forza maggiore impediscano il rientro del viaggiatore nei tempi previsti, si consiglia vivamente di recarsi con debito anticipo rispetto alla scadenza del visto presso gli Uffici dell’Immigrazione locali per richiedere la possibilità di una estensione del visto in possesso, il cui rilascio è comunque valutato  - caso per caso - dalla predetta Autorità. 

Si segnala inoltre - ai connazionali diretti in Giappone per turismo - la severità dei controlli di immigrazione alla frontiera. Al momento dell’ingresso nel Paese, sia presso i maggiori aeroporti, sia presso gli scali marittimi, le Autorità di Immigrazione posso richiedere dettagli precisi sulle destinazioni di viaggio, sulle prenotazioni alberghiere o sui voli di partenza dal Giappone. Può essere altresì richiesto di esibire contante sufficiente a coprire i costi della permanenza nel Paese (in proposito si tenga presente che la disponibilità di una carta di credito non è ritenuta una garanzia di per sé sufficiente).
Laddove le Autorità di Immigrazione rifiutino l’ingresso, il turista è chiamato a rifondere in toto le spese che l’Amministrazione giapponese deve sostenere durante il periodo di permanenza in frontiera, nonché a provvedere al pagamento delle spese di acquisto o di sostituzione del biglietto aereo ovvero quelle dovute al cambio della data di rientro di quello eventualmente in possesso. Si raccomanda pertanto di verificare con attenzione l’effettivo possesso degli elementi giustificativi predetti.
 
INDIRIZZI UTILI
 
AMBASCIATA D'ITALIA A TOKYO
2-5-4 Mita, Minato-ku Tokyo 108-8302
Tel: +81 (0)3-3453-5291;Fax: +81 (0)3-3456-2319

 

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A OSAKA
Nakanoshima Festival Tower 17F,
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005
Tel: 06-4706-5820;Fax: 06-6201-0590

 

ITA/ICE - Istituto per il Commercio Estero
1-1-1 Minami Aoyama, Minato-ku, 107-0062 Tokyo
Tel. 03-3475-1401

 

ENIT
c/o Ambasciata d'Italia,
2-5-4, Mita, Minato-ku, Tokyo 107-8302
Tel: 03-3451-2721;Fax: 03-3451-2724
www.visitaly.jp

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALO ORIENTALE (CCIO)
c/o Di Santo Corp.
Hakata Sun City Bldg., 8F, 2-1-5, Hakataeki Minami, Hakata-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0016
Tel: 092-292-0092;Fax: 090-292-0093
Sede legale:Italia, c.so Cavour 2, 70121 Bari
Tel/Fax +39.080.5538659 
 

  

ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN JAPAN (ICCJ)
FBR Mita Bldg., 9F, 4-1-27, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073
Tel: +81 03-6809-5802; Fax: +81 03-6809-5803

 
ASSOCIAZIONE ITALIANI IN GIAPPONE (A.I.G.)
Hakata Sun City Bldg., 8F, 2-1-5, Hakataeki Minami, Hakata-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0016
Tel: 092-292-0092;Fax: 090-292-0093

 

BANCA D'ITALIA
Ark Mori Bldg., West 27F 1-12-32, Akasaka Minato-ku, Tokyo 107-6027
Tel. 81 03-3588-811 / Fax 81 03-3588-800

 

JIEF – JAPAN ITALY ECONOMIC FEDERATION
Fukuoka City, 812-0016
Hakata Sun City Bldg., 8F, 2-1-5, Hakataeki Minami, Hakata-ku,
Tel: 092-292-0092;Fax: 090-292-0093

 

METI - Ministry Economy, Trade and Industry
1-3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901
Tel. +81 03-3501-151 / Fax 81 03-3501-587

 

JETRO
Ark Mori Building, 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6006
Tel: 03-3582-5511

 

JAPAN NATIONAL TOURIST ORGANIZATION
Tokyo Kotsu Kaikan Building, 10th Floor, 2-10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
Tel. 81-3-3201-333

 

ANSA Italian News Agency
Shiodome Media Tower 7F, 1-7-1, Higashi Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7207
Tel: 03-6274-6647
Fax: 03-6274-6648
(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

 

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.

 

(3) L’apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che ratifica un atto o certificato.
L’apostille è stata introdotta dalla Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengano certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.
La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l’apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.
E’ bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell’Aia, l’apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del sigillo o timbro riportati; l’apostille non certifica il contenuto del documento sul quale è posta.