Regime delle importazioni

Le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica sono sottoposte non solo, come abbiamo visto, al pagamento dei dazi doganali, ma anche alle misure di politica commerciale (divieti all'importazione), stabilite con regolamenti comunitari e pertanto vigenti e applicabili in tutti i paesi membri. In via generale si può affermare che, in conseguenza delle liberalizzazioni dalle cosiddette barriere non tariffarie, decise nell'ultima sessione del GATT, conclusasi il 15 aprile 1994 a Marrakesh, le importazioni nella UE, salvo poche eccezione, di cui si dirà in appresso, per la massima parte non sono sottoposte a misure restrittive. 
Pertanto la politica commerciale è attualmente regolata con norme di natura comunitaria che l'Unione europea stabilisce in accordo con la WTO (World Trade Organisation) che praticamente ha sostituito con maggiori poteri il GATT. Le merci sottoposte a misura restrittiva possono essere raggruppate in tre distinti elenchi, secondo l'ordine merceologico della tariffa dei dazi doganali. 

Capitoli da 1 a 24
Prodotti del regno animale e prodotti agricoli di cui al regolamento CE n.3719/88, (GUCE L 331 del 2 dicembre 1988): 
 
  • grassi;
  • semi di colza; 
  • latte e prodotti lattiero caseari;
  • carni bovine;
  • sementi e cereali;
  • carni suine;
  • uova;
  • pollame;
  • riso;
  • carni ovine e caprine;
  • zucchero e isoglucosio; 
  • prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
  • vini.

A questi prodotti si applica il regime dei "titoli di importazione e di esportazione"

Capitoli da 50 a 63
Prodotti dell'industria tessile e dell'abbigliamento

 

A questi prodotti, provenienti da alcuni paesi, si applica il regime dell'autorizzazione particolare disciplinato dal regolamento CE n.3030/93. In base all'accordo "multifibre" il commercio di questi prodotti è tenuto sotto controllo secondo la categoria di appartenenza in cui risultano catalogati i prodotti tessili e dell'abbigliamento. Il controllo riguarda anche i prodotti dell'artigianato e del folclore, nonché i prodotti vincolati al regime del perfezionamento attivo. 
In linea generale l'importazione nella UE è subordinata al rilascio di una "licenza" valida in tutto il territorio comunitario che in Italia è rilasciata dal: Ministero delle Attività Produttive.
Il sistema vigente dell'autorizzazione preventiva è previsto sia per i prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi, sia per i prodotti tessili sottoposti a "sorveglianza". 
Per i prodotti soggetti a limiti quantitativi il rilascio dell'autorizzazione preventiva è condizionato alla presentazione di una "export licence" emessa dalle autorità del paese fornitore. Per tale ragione il regime si chiama di "duplice controllo". 

Capitoli 72 e 73 
Prodotti siderurgici la cui immissione in libera pratica di qualsiasi origine (EFTA esclusa) è subordinata al rilascio di una licenza di importazione (Raccomandazione n. 3118/94 CECA della Commissione del 19 dicembre 1994). 

Specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione 
Con la convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 è stato disciplinato il commercio mondiale delle specie di flora e fauna selvatiche, nonché loro parti e prodotti da esse derivati, che sono in via di estinzione. La Comunità ha recepito i termini della convenzione con il regolamento (CEE) n.3626 del 31 dicembre 1983 e con il regolamento (CEE) n. 3418 del 28 novembre 1983. 
In Italia la materia è regolata, in analogia alle norme comunitarie, dal Decreto 31 dicembre 1983. 
Il Dipartimento delle Dogane ha da parte sua stabilito con la circolare 178/D del 5.7.1996, che le operazioni riguardanti le specie protette dalla convenzione di Washington possono essere effettuate soltanto presso gli uffici doganali di Ancona, Bari, Bologna, Bologna-Borgo Panicale (aeroporto), Chiasso, Genova, Genova II (aeroporto C.Colombo), Milano, Segrate (aeroporto di Linate), Somma Lombardo (Aeroporto di Malpensa), Napoli, Napoli II (aeroporto di Capodichino), Palermo, Pisa, Ponte Chiasso, Roma II, Tarvisio, Torino, Caselle Torinese, Trieste, Verona. L'importazione, l'esportazione ed il transito delle specie protette può avvenire soltanto dietro rilascio di licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero.