Associazione nazionale garante
Union of Chambers and commodity exchanges of Turkiye
Dumlupinar Bulvari 252
06530 Ankara
Data di adesione al sistema ATA
01/04/1975
Campo di applicazione notificato
Convenzione ATA: Mostre e fiere; materiale professionale, scientifico e pedagogico, campioni commerciali
Convenzione materiale di conforto per i marittimi
Convenzione internazionale GATT per facilitare l'importazione di campioni commerciali e materiale pubblicitario
Convenzione di Istanbul e tutti i suoi allegati
Copertura territoriale
Territorio doganale della Turchia
Altre applicazioni
I Carnet ATA non sono accettati per il traffico postale.
I Carnet ATA non sono accettati per il transito.
I Carnet ATA sono accettati per merci non accompagnate.
Lingue in cui devono essere compilati i Carnet
Turco e/o francese e/o tedesco e/o inglese e italiano
Carnet sostitutivo
Sì, ai sensi dell'articolo 14, allegato A della Convenzione di Istanbul
Tassa di regolarizzazione richiesta dalla dogana
(V. punto 4 delle Osservazioni speciali)
Uffici doganali
Tutti i principali uffici doganali durante il normale orario di lavoro
Osservazioni speciali
Uso dei Carnet da parte dei rappresentanti
Quando la procedura di importazione temporanea è effettuata da un rappresentante, il suddetto rappresentante deve firmare la casella "F" (dichiarazione di importazione temporanea) del volet di importazione. Inoltre, il nome del rappresentante turco deve essere chiaramente indicato nella casella "B" dei volet di importazione e di riesportazione che saranno vistati dalla dogana turca. Nel caso in cui nella casella “B” non sia chiaramente indicato un rappresentante, l'allegata http://www.unioncamere.net/legacy/commercioEstero/ata/documents/PowerofAttorney.pdf dovrà essere presentata unitamente al Carnet ATA compilata e firmata dal titolare del Carnet e firmata e timbrata dalla Camera di commercio emissione e/o dalle ambasciate/consolati e/o notai.
Proroga del periodo di ammissione temporanea
Di solito viene concesso un periodo di sei mesi per la riesportazione finale delle merci dalla Turchia. Se fosse necessario richiedere una estensione, il titolare del Carnet dovrà presentare istanza alle Autorità doganali turche e ottenere la proroga fino alla data di validità del Carnet.
Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sull'importazione temporanea
Le merci accompagnate dal Carnet ATA devono essere riesportate dalla Turchia a meno che non le Autorità doganali turche non abbiano autorizzato a tramutazione in altri regimi doganali.
La riesportazione deve essere effettuata entro il termine ultimo per la riesportazione fissato dalla dogana turca al momento dell'importazione.
In caso di riesportazione tardiva, se il ritardo è inferiore a due mesi, il pagamento di una tassa di regolarizzazione sarà richiesto direttamente al titolare al momento della riesportazione
per ritardo inferiore a un mese - 210 TRY (7 € circa);
per ritardo compreso tra uno e due mesi – 420 TRY (14 € circa);
Per ritardo è superiore a due mesi, l’importo dei dazi e delle tasse verrà richiesto all’associazione nazionale garante che ha rilasciato il Carnet ATA; mentre una penale pari al doppio dell'importo dei dazi e delle tasse verrà richiesta direttamente al titolare.
In caso di contestazione, la tassa di regolarizzazione, parti a 210 TRY (7 € circa) viene addebitata dalla dogana turca in caso di presentazione di una prova alternativa purché vistata entro la data di scadenza del Carnet (prova di reimportazione, certificato di presenza ecc.)
Al contrario, se non viene fornita alcuna prova valida, l’importo dei dazi e delle tasse verrà richiesto tramite l’Associazione nazionale garante che aveva rilasciato il Carnet ATA; mentre la penale pari al doppio dell'intero importo dei dazi e delle tasse verrà addebitata direttamente al titolare.
Elenco generale delle merci in formato digitale
Per snellire le operazioni doganali, l’elenco generale delle merci accompagnate dal carnet ATA devono essere fornito in formato digitale (file Excel salvato in una chiavetta USB).