Certificato sanitario

Per poter esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori.

Tali garanzie sono stabilite dal Paese importatore sulla base delle proprie normative sanitarie nazionali e dovrebbero rispettare le regole internazionali fissate dagli Standards Setting Bodies (OIE e FAO).

La definizione delle garanzie sanitarie da rispettare avviene quasi sempre al termine di una negoziazione tra le parti (Autorità veterinarie/sanitarie del Paese importatore e Autorità veterinarie/sanitarie del Paese esportatore). Si tratta nella maggior parte dei casi di negoziazioni dal taglio tecnico che vengono stipulate al fine di garantire l’ implementazione dei requisiti veterinari e sanitari lungo l’intera catena produttiva dalle materie prime ai prodotti finali e che vengono redatte in forma di certificati sanitari. In alcuni casi, il certificato è imposto dal Paese importatore.

Le certificazioni possono essere sottoscritte solo dal veterinario ufficiale dell’ Azienda sanitaria locale competente per territorio che deve procedere nel rispetto del Decreto del Ministero della sanità 19 giugno 2000 n. 303.

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