Ammissione temporanea

Si tratta di un regime doganale analogo alla destinazione doganale della temporanea importazione prevista dalla legislazione nazionale quale "speciale agevolazione per il traffico internazionale"(articolo 214 del testo unico delle leggi doganali). 
Il codice doganale comunitario ha apportato anche in quest'istituto significative innovazioni. La differenza sostanziale fra questo regime e quello della trasformazione sotto controllo doganale e quello del perfezionamento attivo consiste nel fatto che nella fattispecie le merci non possono essere lavorate né trasformate, ma dopo l'utilizzo previsto debbono essere riesportate fuori della UE tali e quali. 

La funzione del regime è di permettere l'utilizzo delle merci (macchinari, strumenti, attrezzi da lavoro, attrezzi sportivi, autovetture, strumenti di medicina, tecnici, per misurazione ecc.) nel territorio doganale comunitario in esenzione totale o parziale dei dazi e senza applicazione delle misure di politica commerciale (restrizioni quantitative). L'autorizzazione al regime dell'ammissione temporanea è concessa da un ufficio doganale. 

L'utilizzo, salvo casi eccezionali non può superare i 24 mesi. 

All'atto del vincolo al regime, l'operatore dovrà prestare una cauzione a favore dell'autorità doganale a garanzia dei diritti doganali che potrebbero essere dovuti nel caso in cui i beni non fossero riesportati totalmente o parzialmente nei termini accordati. La cauzione può essere conferita in numero, mezzo di fidejussione o di polizza fidejussoria, con buoni del Tesoro ovvero titoli obbligazionari garantiti dallo Stato. 
Le aziende a partecipazione statale non sono tenute a garantire le imposte interne, ma soltanto il dazio in quanto rappresenta una "risorsa propria" della UE. Anche le aziende di "notoria solvibilità", riconoscimento concesso dal Dipartimento delle Dogane in seguito a istanza di parte ed appropriata istruttoria, sono esonerate dal prestare cauzione, sempre soltanto per le imposte interne, fino al raggiungimento del limite di solvibilità riconosciuto. 
Dato il carattere di unione doganale della UE, le operazioni di utilizzo delle merci temporaneamente importate può avvenire anche in altri paesi, diversi da quello che ha concesso l'autorizzazione. In tal caso, al momento di effettuare le operazioni di transito per l'inoltro dei beni nel successivo paese, dovranno essere indicate precisamente da parte del primo ufficio di vincolo al regime i metodi di riconoscimento e le condizioni dell'autorizzazione all'ammissione temporanea. 

Ammissione temporanea in esonero totale

E' concessa per determinati tipi di beni destinati ad utilizzi particolari. Mentre si rimanda al regolamento di applicazione del codice doganale per l'elenco completo dei beni ammessi in esonero totale, di seguito si riportano alcuni casi più ricorrenti: 

  • materiali professionali (apparecchi, strumenti e macchine appartenenti a cittadini residenti fuori della Comunità europea, che devono utilizzare tali materiali in virtù della loro professione);
  • merci destinate ad essere esposte in fiere, congressi ecc; 
  • materiale pedagogico e materiale scientifico (merci importate da enti riconosciuti che si rendono responsabili del loro utilizzo finalizzato esclusivamente all'insegnamento, alla formazione professionale, ovvero alla ricerca scientifica); 
  • materiale medico chirurgico ottenute a titolo di prestito da persona non residente nella Comunità e importato da unità ospedaliere in condizioni eccezionali; 
  • strumenti, macchine e apparecchi, merci in genere per prove (si tratta di beni che debbono essere sottoposti a prove prima dell'acquisto);
  • apparecchiature necessarie per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione; 
  • opere d'arte destinate all'esposizione;
  • materiali di propaganda turistica;
  • animali destinati al pascolo; 
  • attrezzi e animali per gare sportive;
  • materiali di conforto per i marittimi. L'ammissione temporanea in esonero totale deve costituire una situazione particolare (come quelle sopra enunciate), e deve rispondere alla condizione che l'operazione non abbia incidenza sul piano economico. 

Per le operazioni di ammissione temporanea di valore non superiore a 4000 euro, di durata non superiore a tre mesi, si dà per scontato che rispondano alle predette condizioni.

Ammissione temporanea in esonero parziale 

E' permessa per tutte le merci che non possono godere dell'ammissione temporanea in esonero totale ad esclusione dei beni di consumo e di quelle merci che, in considerazione di un naturale deterioramento, rappresentano in effetti un'importazione definitiva. 
Le merci in esonero parziale sono sottoposte al pagamento di un dazio pari al 3% mensile di quello previsto per l'immissione in libera pratica e fino alla concorrenza di questo dazio. E' interessante rilevare che per le merci introdotte in esonero parziale è dovuta l'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
Quindi, diversamente da quanto previsto per le merci in esonero totale, all'atto del vincolo delle merci al regime, l'operatore dovrà versare l'IVA come nei casi di importazione definitiva e prestare quindi la garanzia per il solo dazio. Procedura per l'ammissione al regime La domanda per ottenere l'autorizzazione all'ammissione temporanea può essere inoltrata mediante la stessa dichiarazione doganale, redatta sul formulario DAU o inoltrata secondo procedimento informatico. Uno strumento più semplice è costituito da quello messo a disposizione dalla convenzione ATA, grazie al quale l'operatore può ottenere dalle camere di commercio un carnet, detto appunto carnet ATA che, una volta compilato relativamente alla quantità, qualità, e valore delle merci, può essere usato sia presso gli uffici doganali comunitari che presso quelli degli altri paesi che hanno aderito alla convenzione ATA. 
Con questo documento si evitano i più complessi adempimenti come la presentazione della dichiarazione doganale, le istanze per ottenere l'autorizzazione al regime in ciascun paese, sia d'uscita che di entrata, le formalità doganali nei paesi di transito e, soprattutto, la prestazione di molteplici garanzie. 
Nel caso le merci d'importazione non siano riesportate in tutto o in parte nei termini previsti e non sia accordata proroga dall'ufficio doganale che ha autorizzato l'ammissione temporanea, sorge un'obbligazione doganale sulla merce non riesportata. Ciò significa che sono dovuti tutti i diritti doganali previsti per le merci immesse in consumo (importate), nonché un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo che va dal primo giorno del mese successivo all'ammissione temporanea all'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.