Riserva obbligatoria

La riserva obbligatoria è un istituto con cui si impone alle banche di detenere una percentuale k delle proprie passività depositato presso la Banca centrale. I motivi di tale imposizione normativa vanno ricercati: 
 
  • nell’esigenza di tutelare coloro che hanno effettuato depositi presso le banche, per la tutella del risparmiatore; 
  • nella possibilità per le autorità monetarie di controllare la quantità di moneta; 
     
  • in alcuni casi, nella possibilità di finanziare il settore pubblico a condizioni di favore;
  • in determinate circostanze (ad esempio quando è possibile movimentare interamente o parzialmente la riserva grazie al meccanismo della mobilizzazione) la riserva obbligatoria svolge una funzione di ammortizzatore (buffer) della liquidità sul mercato monetario.

Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e la riserva obbligatoria 
 


Dal 1° gennaio 1999 l'UEM (Unione Economica e Monetaria) è entrata nella terza fase; contemporaneamente, la responsabilità della politica monetaria dell'area euro è stata affidata al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), composto dalla Banca Centrale Europea (BCE)e dalle Banche Centrali dei Paesi membri. 
Fra gli strumenti attivabili dal SEBC per perseguire gli obiettivi di politica economica vi è appunto la manovra della riserva obbligatoria. Sfruttando la possibilità offerta dall'art.19 dello Statuto SEBC, a tutte le istituzioni creditizie operanti nell'area dell'euro è stato imposto di mantenere una riserva minima presso le Banche centrali nazionali, riserva calcolata applicando un coefficiente alle passività nel bilancio delle istituzioni creditizie: l'obbligo si considera soddisfatto se l'istituzione creditizia mantiene una riserva media giornaliera, calcolata nell'arco di un mese, almeno pari all'ammontare di riserva dovuto. 
È dunque possibile movimentare l'intera riserva purché a fine giornata il conto riserva/regolamento (il conto su cui la banca mantiene le proprie riserve pressa la Banca centrale) non presenti saldi negativi.
L'aggregato soggetto a riserva comprende le seguenti passività: depositi, titoli di debito emessi, titoli dal mercato monetario. Sono, invece, escluse le passività nei confronti della BCE e delle Banche centrali dei paesi dell'area-euro nonché delle banche soggette alla riserva obbligatoria del SEBC. Con cadenza mensile la BCE pubblica un elenco delle istituzioni soggette al sistema di riserva obbligatoria.

L'aggregato soggetto a riserva si compone di due parti: 
 

  • la prima comprende depositi a vista e overnight; depositi con scadenza predeterminata fino a due anni; depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni; titoli emessi con scadenza predeterminata fino a due anni; strumenti di raccolta a breve termine (money market papers). Su questa prima parte è dovuta una riserva nella misura del 2%;

  • la seconda comprende depositi con scadenza predeterminata oltre i due anni; depositi rimborsabili con preavviso oltre i due anni; pronti contro termine passivi; titoli emessi con scadenza predeterminata oltre i due anni. Su questa seconda parte non è dovuta nessuna riserva (aliquota dello 0%) ma essa contribuisce al calcolo della franchigia. Per non penalizzare eccessivamente le banche minori, è inoltre previsto che dall'importo così determinato si sottragga una detrazione fissa, pari a 100 mila euro. Tale detrazione si applica per ogni singola banca assoggettata agli obblighi di riserva anche se questa si avvale della facoltà della riserva indiretta: le banche, infatti, possono adempiere agli obblighi della riserva obbligatoria attraverso una banca intermediaria. Quest'ultima è responsabile, congiuntamente alle banche intermedie, del rispetto dei propri obblighi di riserva.

Le riserve minime obbligatorie sono remunerate al tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principali durante il periodo di riferimento.

In caso di mancato rispetto, totale o parziale, degli obblighi di riserva, la BCE può imporre delle sanzioni.
  1. Soggetti passivi dell'obbligo: Tutte le istituzioni di credito con sede in uno Stato membr;
  2. Aggregato soggetto a riserva: tutti i depositi di durata inferiore a 2 anni, titoli di debito, titoli del mercato monetario; depositi di durata superiore a due anni, pronti/termine, titoli di debito superiori a due anni. Sono escluse le passività: verso altra istituzione di credito soggetta al medesimo obbligo; verso la BCE; verso un'altra Banca centrale;
  3. Aliquota da applicare: 2% sul gruppo A) dell'aggregato: 0% sul gruppo B;
  4. Franchigia: 100.000 euro;
  5. Periodo di mantenimento: Dal 24 di ogni mese al 23 del mese successivo;
  6. Percentuale di mobilizzazione: 100% (è possibile movimentare l'intera riserva);
  7. Remunerazione: Tasso medio delle operazioni di rifinanziamento principale durante il periodo di riferimento.
Fonti normative
 
  • Statuto del SEBC/BCE (artt. 5, 19, 34);
  • Regolamenti del Consiglio dell'UE nn. 2531/98 (applicazione di riserve obbligatorie), 2532/98 (potere della BCE di irrogare sanzioni), 2533/98 (informazioni statistiche) emanati il 23 novembre 1998 (GUCE 27/11/1998); 
     
  • Regolamento della BCE 2818/98 (applicazione delle riserve minime obbligatorie) 1-12-1998 (GUCE 30/12/1998);
  • Regolamento della BCE 2819/98 (bilancio consolidato delle istituzioni finanziarie monetarie) 1-12-1998 (GUCE 30/12/1998); 
     
  • Comunicato della Banca d'Italia (modifica della normativa sulla riserva obbligatoria) in G.U. del 23/8/1999, n. 197.