Nel rapporto del 1995, l’OCSE ha suggerito l’adozione, da parte dei paesi aderenti, di una normativa al fine di prevenire potenziali controversie in relazione al transfer pricing (prezzi di trasferimento) e a tale scopo ha proposto l’adozione di tre strumenti:
- Advanced Pricing Agreements (APA),
- Safe harbours,
- Ruling di standard internazionale.
Gli APA sono accordi conclusi tra i contribuenti e le amministrazioni finanziarie – in via preventiva e con validità pluriennale – nei quali si convengono le modalità tecniche che porteranno alla definizione dei prezzi di trasferimento. I contribuenti hanno facoltà di promuovere due differenti tipologie di APA:
- unilaterali (regolano esclusivamente i rapporti tra una società e un’amministrazione fiscale. Il problema della doppia imposizione – con questa tipologia – non viene risolto se un altro Stato non è vincolato da accordi non ufficialmente sottoscritti);
- bilaterali o multilaterali (interessano due o più società del gruppo e, corrispondentemente, due o più amministrazioni fiscali dei paesi in cui tali società risiedono). Ideale è la conclusione di tanti APA quanti sono i paesi in cui si sviluppa l’attività del gruppo affinché si possa assicurare una pianificazione fiscale omogenea in relazione ai prezzi di trasferimento. A livello pratico, questa soluzione è di difficile attuazione.