Documento di trasporto

Il documento di trasporto viene emesso conformemente alle esigenze delle condizioni di consegna. II destinatario della merce da indicare nel documento può essere il cliente (generalmente è il destinatario finale), oppure un intermediario (generalmente uno spedizioniere doganale) incaricato di consegnare la merce a domicilio, di provvedere a determinate formalità all’arrivo del paese di destinazione (doganali, fitosanitarie, veterinarie, ecc.), oppure ad incassare un assegno che il mittente ha posto a carico del destinatario. La qualità della merce deve essere descritta utilizzando la nomenclatura commerciale corrente, salvo il caso che il cliente abbia dato istruzioni di indicarla con la nomenclatura doganale o tecnica, oppure conformemente all’apertura di credito. Le spese di trasporto si liquidano nel documento di trasporto e corrispondono alle tariffe concordate con il vettore (direttamente o tramite lo spedizioniere). 
Nel documento deve precisarsi se tali spese sono a carico del mittente o del destinatario. Utilizzando gli standard “incoterms”, per esempio, nel caso di una fornitura EXW (franco fabbrica) o FCA (franco vettore) le spese di trasporto sono a carico del destinatario. 
Nel caso di forniture CIF, CIP (costo, nolo e assicurazione), oppure CPT, C&F (costo e nolo) le spese di trasporto sono a carico del mittente. La firma del documento di trasporto da parte del vettore e del mittente è essenziale perché il documento sia valido e produca gli effetti desiderati. 
I documenti di trasporto, differenziati per mezzo del trasporto, hanno alcuni elementi fondamentali: · 
 
  • per il trasporto stradale: il C.M.R - Acronimo di Convention Marchandies Routieres, regola i trasporti internazionali per camion. La lettera di vettura assume lo stesso nome e viene compilata dal mittente e sottoscritta sia da quest’ultimo che dal trasportatore, al momento del carico delle merci. Indipendentemente dalla sottoscrizione della lettera di vettura, nascono comunque fra le parti diritti e responsabilità inerenti il trasporto. Con il rilascio dell’esemplare del C.M.R. al mittente, il trasportatore si impegna alla riconsegna delle merci al destinatario entro i termini previsti dalla Convenzione o entro termini diversi se espressamente pattuiti; ·

  • per il trasporto ferroviario: si tratta della lettera di vettura; ·

  • per il trasporto marittimo: si tratta della polizza di carico marittima. Essa si differenzia dagli altri documenti di trasporto perché può essere rilasciata, oltre che nominativa, anche all’ordine. In tutti e due i casi può essere girata e si configura come documento rappresentativo della merce spedita; ·

  • per il trasporto aereo: la lettera di trasporto aereo (Air waybill) è il documento che accompagna le merci spedite via aerea e rappresenta il contratto di trasporto sottoscritto fra lo spedizioniere (il mittente) ed il vettore, generalmente rappresentato da un suo agente (agente generale o agente IATA - International Air Transport Association). La lettera di trasporto aereo, compilata in ogni sua parte, attesta che le merci ivi descritte sono state consegnate ad un vettore per la riconsegna al destinatario indicato nel documento. Il trasporto è regolato agli articoli dal 956 al 964 del Codice della Navigazione e dalla Convenzione di Varsavia). Il vettore aereo può anche impegnarsi in un trasporto combinato aereo-terrestre, ma la sua responsabilità rimane quell'assunta per il trasporto aereo, a meno che non sia previsto espressamente nella lettera di trasporto.