Perfezionamento passivo

Questo regime permette di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della UE le merci comunitarie che si vogliono sottoporre a lavorazione, riparazione, messa a punto, cioè ad un loro perfezionamento in un paese terzo e successivamente poter reimportare nella UE i prodotti trasformati (prodotti compensatori) ottenendone l'immissione in libera pratica in esenzione totale o parziale dei dazi. 
Quest'operazione comporta l'assolvimento di tutte le formalità e l'applicazione di tutte le misure che sarebbero prese se le merci fossero definitivamente esportate. Ciò significa che qualsiasi restrizione quantitativa o divieto di esportazione deve essere parimenti applicato alle merci esportate temporaneamente nel quadro di un regime di perfezionamento. 

Inoltre il regime di perfezionamento non deve arrecare pregiudizio agli interessi degli operatori del settore (cosiddetti trasformatori), residenti nella UE. 

Competenza autorizzativa 
Sono competenti gli uffici doganali in relazione al luogo ove sono tenute da parte del titolare del regime le scritture contabili. Pertanto a tali uffici dovranno essere inoltrate le domande di autorizzazione alle competenti autorità doganali.

Quando sono previste restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compensatori dovrà essere richiesta un 'autorizzazione" da presentare in dogana all'atto della reimportazione. Tale autorizzazione è subordinata alla licenza d'esportazione (export licence), rilasciata dalle autorità del paese dove avviene il perfezionamento e riferita ai prodotti compensatori. 

Appuramento del regime di P.P. 
Con la reimportazione dei prodotti compensatori nella UE ossia, per meglio dire, con l'immissione di tali prodotti in libera pratica, si appura il regime di perfezionamento passivo.
L'immissione in libera pratica comporta l'esonero totale o parziale dei dazi secondo il risultato della detrazione: 
 
  • dazi dovuti relativamente ai prodotti compensatori MENO;
  • dazi che sarebbero dovuti sulle merci temporaneamente esportate (nelle quantità e qualità risultanti alla data di accettazione della dichiarazione di perfezionamento passivo). 
     

Qualsiasi preferenza daziaria sia applicabile ai prodotti compensatori, essa è parimenti applicabile (qualora prevista per merci similari) alle merci di temporanea esportazione ai fini del calcolo dei dazi da detrarre. 

Deroghe
 
  • Nel perfezionamento passivo costituito da una riparazione o messa a punto, effettuata a titolo gratuito (per esempio, merci in garanzia), l'immissione in libera pratica gode della franchigia dei dazi.

  • In caso di riparazione o messa a punto a titolo oneroso, si prescinde dal sistema di calcolo dei dazi sopra descritto, ma gli stessi sono calcolati sul valore costituito dai costi di riparazione addebitati.

  • Si prescinde dal medesimo sistema generale di calcolo dei dazi allorché l'importatore né faccia domanda anteriormente alla presentazione della dichiarazione di appuramento del regime.

Appuramento del regime derivante da più merci in temporanea esportazione
 

L'appuramento del regime derivante da più merci in temporanea esportazione, ma in presenza di un unico prodotto compensatore, è determinato calcolando l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica pratica applicando la cosiddetta "chiave quantitativa per i prodotti compensatori" che consiste nell'applicare a ciascuna specie di merci in temporanea esportazione un coefficiente pari al rapporto fra le quantità dei prodotti compensatori immessi in libera pratica e la quantità totale dei prodotti compensatori (rendimento). 

Appuramento del regime derivante una o più merci in temporanea esportazione da cui si sono ottenuti più specie di prodotti compensatori 
In tal caso si applica un coefficiente a ciascuna specie di merce in temporanea esportazione utilizzata per la fabbricazione di ciascuno dei prodotti compensatori (chiave quantitativa per le merci di temporanea esportazione). 

Appuramento del regime con il metodo della "chiave di valore " 
Quest'ulteriore metodo si applica nei casi in cui risulta impossibile utilizzare i metodi della chiave quantitativa. Il regolamento di applicazione del codice doganale precisa le norme da seguire per il calcolo dei dazi in relazione alla diversa fattispecie che può presentarsi alla "reimportazione" dei prodotti compensatori.

 

 Esempi di applicazione della "chiave quantitativa" 
 

Da un'unica specie di merce si ricava un unico prodotto compensatore 
 

A=quantitativo di merce in temporanea esportazione = Kg.100

Xt=rendimento totale di A = Kg.200

Xi=prodotto compensatore da immettere in libera pratica=180

Q=quantitativo di merce in temporanea esportazione da prendere a base ai fini del calcolo dell'importo da 
detrarre.

Q=Xi/Xt * A = 180/200 * 100Kg. = 90 Kg. di A (* segno di moltiplicazione)

 
Da varie specie di merce si ricava un solo prodotto compensatore
 

A=quantitativo di merce in temporanea esportazione di specie "a" A= 100 Kg.

B=quantitativo di merce in temporanea esportazione di specie "b" B= 50 Kg.

Xt= rendimento totale Xt= 300 Kg.

Xi= prodotto immesso in libera pratica Xi= 180 Kg.

Q= quantitativo di merce in temporanea esportazione da prendere a base ai fini del calcolo dell'imposta da detrarre sarà: 

  • Qa = 180/300 x 100 = 60 Kg. di A
  • Qb = 180/300 x 50 = 30 Kg. di B