Perfezionamento attivo

Il vincolo a questo regime permette di sottoporre, in un luogo qualsiasi della UE, le merci provenienti da paesi terzi (merci extra-ue) a qualsiasi trattamento per la riparazione, la messa a punto e la trasformazione, senza pagamento dei diritti doganali e senza applicazione delle misure di politica commerciale. 
Ovviamente i diritti doganali, come nel caso dell'ammissione temporanea, debbono essere garantiti, con le stesse modalità sopra descritte. Questa è la procedura prevista dal sistema della sospensione. 

Il sistema del rimborso prevede invece che al momento del vincolo al regime sia dovuto il pagamento del dazio che verrà successivamente rimborsato all'operatore all'atto della riesportazione dei prodotti trasformati o riparati (prodotti compensatori). 
Si chiamano prodotti compensatori, dunque, quelli risultanti dalle operazioni di lavorazione delle merci d'importazione. La normativa prevede la costituzione di un ufficio di vincolo, un ufficio di controllo (nella circoscrizione competente rispetto al luogo ove avviene la lavorazione) ed un ufficio di appuramento. 
L'autorizzazione al perfezionamento attivo è concessa dall'autorità doganale (uffici doganali) su presentazione di una domanda da redigere secondo lo schema riportato nel modello che è allegato al regolamento di applicazione del codice doganale. In tutti i casi in cui le condizioni economiche si considerano soddisfatte, salvo che non rientrino nell'allegato 73 al regolamento d'applicazione del codice doganale (settore dello zucchero, lattiero caseario ed altri particolari settori agricoli), la domanda d'autorizzazione al regime può essere inoltrata mediante la stessa dichiarazione doganale, redatta sul formulario DAU o trasmessa con procedimento informatico. 

L'esame delle condizioni economiche consiste nell'accertare l'impossibilità di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie. Un caso di pregiudizio economico del perfezionamento attivo ricorre quando le merci d'importazione da sottoporre a lavorazione potrebbero essere reperite sul mercato comunitario ad un prezzo pressoché identico. 
In tal caso l'autorizzazione sarebbe negata in quanto non sarebbero soddisfatte le condizioni economiche. 

In caso di mancata riesportazione dei prodotti lavorati (prodotti compensatori), sulle merci d'importazione sono dovuti i diritti doganali insieme ad un "interesse compensativo" da calcolarsi sull'importo del dazio con gli stessi criteri già descritti per il regime dell'ammissione temporanea. 

Riesportazione anticipata
Si tratta della possibilità di ottenere i prodotti compensatori da merci equivalenti e di esportarli ancor prima di aver ricevuto le merci d'importazione. 
Questa procedura consente all'operatore comunitario di adempiere agli obblighi contrattuali senza dover attendere l'arrivo delle merci d'importazione da vincolare al regime del perfezionament