Paesi Abilitati

Data di adesione al sistema ATA

19/06/1964

Campo di applicazione notificato

Convenzione ATA: Mostre e fiere, Materiale professionale, Campioni commerciali

Convenzione di Istanbul e tutti i suoi allegati

Copertura territoriale

Territorio doganale italiano

Altre applicazioni

I Carnet ATA sono accettati per le operazioni di transito

I Carnet ATA non sono accettati per il traffico postale.

Lingue in cui devono essere compilati i Carnet

Italiano e/o inglese e/o francese. L’autorità doganale si asterrà dal richiedere la traduzione dei Carnet compilati in qualsiasi altra lingua se compresa dagli ufficiali doganali.

Carnet sostitutivo

Sì. Il Carnet ATA sostitutivo deve essere presentato alla dogana dove era stata eseguita l’operazione di importazione o presso la quale si trovano le merci tassativamente prima della scadenza del Carnet ATA originario.

Tassa di regolarizzazione richiesta dalla dogana

No

Uffici doganali

Tutti gli uffici doganali interni sono abilitati a effettuare le operazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00; il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Uffici doganali di confine, porti e aeroporti: tutti i giorni 24 ore su 24.

Osservazioni speciali

Applicazione dell'articolo 5 della Convenzione ATA (termine fissato per la riesportazione delle merci)

Merci accompagnate da Carnet ATA emessi da Associazioni nazionali estere

Il termine per la riesportazione non può superare la scadenza del Carnet ATA. In caso di riesportazione tardiva, i dazi all'importazione sono calcolati come se la merce fosse nazionalizzata e, inoltre, l'importo degli interessi viene conteggiato dalla data di scadenza del Carnet ATA fino alla data della riesportazione (l'importo degli interessi non può comunque superare il 10%, secondo quanto previsto dalla Convenzione ATA). 

Un'eccezione è concessa se il Capo dell'Ufficio delle Dogane interessato dà la possibilità di riesportare la merce oltre la validità del Carnet ATA, ma non oltre un mese dalla data di scadenza. L’autorizzazione alla riesportazione può essere consentita a condizione che sia accompagnata dal nullaosta alla riesportazione ritardata rilasciata da Unioncamere e che la merce sia già in area doganale. Se tale procedura viene eseguita secondo le istruzioni impartite si eviterà la richiesta di pagamento di dazi doganali e interessi.

Infine, per quanto riguarda la importazione tardiva definitiva della merce, la Commissione Europea - Comitato Codice Doganale - interpellato per un parere dall'Amministrazione delle Dogane italiana, ha chiarito che occorre distinguere tra dazi doganali, tasse e sanzioni. Se il titolare del Carnet ATA, o suo delegato, paga i dazi all'importazione, l’ammontare degli interessi, che non può superare il 10% dell'importo dei dazi, sarà chiesto direttamente al titolare o, in caso di apertura di reclamo, all'Associazione nazionale garante che ha rilasciato il Carnet ATA.

Operazioni di riesportazione da un ufficio doganale interno

Secondo gli articoli n. 70 e n. 91 delle Istruzioni di servizio dell'Agenzia delle dogane, nel caso in cui i le merci vengono riesportate da un ufficio doganale interno, questo utilizzerà i fogli di transito. In ottemperanza a tali disposizioni, la souche attestante lo scarico del transito (operazione effettuata da un ufficio situato in Italia e/o frontiera UE) sarà accettata come prova di riesportazione.

Requisito PoA (delega)

I Carnet ATA possono essere utilizzati dai titolari di Carnet o dai rappresentanti autorizzati. Il nome del rappresentante autorizzato deve essere stampato nella casella B della copertina del Carnet e dei volet, altrimenti in fase di controllo doganale sarà richiesta una procura (PoA) rilasciata dal titolare al rappresentante. La delega deve essere timbrata dall'associazione emittente a meno che la casella B non sia chiaramente compilata con la dicitura "qualsiasi rappresentante autorizzato/any authorised representatives".