Paesi Abilitati

Data di adesione al sistema ATA

01/11/2004

Campo di applicazione notificato

Convenzione ATA: Mostre e fiere, materiale professionale; campioni commerciali

Convenzione di Istanbul e tutti i suoi allegati

Copertura territoriale

Territorio doganale serbo

Altre applicazioni

I Carnet non sono accettati per il traffico postale

I Carnet ATA sono accettati per il transito nel territorio doganale della Serbia, in conformità con le disposizioni della Convenzione ATA

I Carnet ATA non sono accettati per merce non accompagnata

Lingue in cui devono essere compilati i Carnet

Serbo e/o francese e/o inglese e/o tedesco e italiano

Carnet sostitutivo

Fermo restando che il Carnet sostitutivo deve essere richiesto prima della scadenza del Carnet originario, se viene sottoposto all’Autorità doganale serba dopo la scadenza del primo Carnet, le merci devono essere poste sotto controllo doganale fino alla presentazione del Carnet sostitutivo.

Il Carnet sostitutivo e quello originario devono essere presentati all'ufficio doganale serbo dove è stata effettuata l'ultima importazione per la verifica/convalida/visto prima dell'utilizzo.

Carnet ATA smarrito (duplicato)

In tale situazione, il titolare deve fornire una dichiarazione scritta relativa allo smarrimento, furto o distruzione del Carnet corredata da altri documenti, quali ad esempio, la denuncia, ecc.

Tassa di regolarizzazione richiesta dalla dogana

La dogana serba richiede il pagamento di una tassa di regolarizzazione, in conformità con l'articolo 9 della Convenzione ATA e l'articolo 11 dell'allegato A della Convenzione di Istanbul. A partire dal 1° luglio 2021, il Governo serbo ha fissato in 8.210,00 dinari serbi l'importo della tassa di regolarizzazione del Carnet ATA (80 € circa).

Uffici doganali

Tutti gli uffici doganali di cui elenco allegato

Gli uffici doganali di confine gestiscono i Carnet ATA 24 ore su 24; mentre gli uffici doganali interni durante il normale orario di lavoro

Osservazioni speciali

  • Sono accettate liste aggiuntive redatte su carta intestata dell’impresa e allegate al Carnet ATA, come descritto nel parere V.2 espresso dal Comitato tecnico permanente dell'OMD (cfr. Parte terza del Manuale ATA dell'OMD), in luogo dell’utilizzo dei fogli supplementari.

  • La riesportazione tardiva, vale a dire dopo la data stabilita dalla dogana, sarà ammessa dietro pagamento di una penale contenuta; la souche di riesportazione sarà vistata, purché l’operazione avvenga entro il periodo di validità del Carnet ATA.

  • Tenendo presente che le dogane serbe spesso devono trattare casi di sottovalutazione delle merci, i titolari di Carnet ATA sono tenuti a dichiarare l’effettivo valore commerciale degli articoli al fine di evitare la mancata accettazione del Carnet ATA o, addirittura, il sequestro dei beni.