Paesi Abilitati

Data di adesione al sistema ATA

01/08/2018

Campo di applicazione notificato

Convenzione di Istanbul limitatamente allegato A e B.1 (mostre e fiere) 

Copertura territoriale

Territorio doganale del Qatar

Altre applicazioni

I Carnet ATA non sono accettati per il traffico postale.

I Carnet ATA sono accettati per il transito.

I Carnet ATA sono accettati per le merci non accompagnate trasportate come merci così come per le merci trasportate a mano.

Sono accettati i Carnet ATA rilasciati dalle parti contraenti della Convenzione ATA o di Istanbul o di entrambe le Convenzioni.

L'importazione parziale dei beni non è accettata. Tuttavia, l'entrata parziale è consentita a condizione che gli articoli importati vengano riesportati in un’unica soluzione.

Lingue in cui devono essere compilati i Carnet

Inglese e/o arabo e italiano. La dogana può richiedere una traduzione quando i Carnet ATA sono compilati in qualsiasi altra lingua

Carnet sostitutivo

Tassa di regolarizzazione richiesta dalla dogana

(V. osservazioni speciali)

Uffici doganali

I Carnet ATA sono accettati in tutti gli uffici doganali (www.customs.gov.qa/eng/contact

Dipartimento degli affari doganali: casella postale 81 Doha – Qatar; Fax: +974 - 44457222 Tel: +974 - 44457107

Osservazioni speciali

  • Prova alternativa (reimportazione, certificato di presenza ecc.): la dogana impone una tassa che varia da 500 QAR (120 € circa) a 1.000 QAR (250 € circa) per la mancata vidimazione della prova della riesportazione dal Qatar;

  • Riesportazione tardiva: in caso di mancata riesportazione delle merci entro la data finale di riesportazione specificata dalla dogana del Qatar, sarà dovuta una tassa di 1.000 QAR (250 € circa) per ogni settimana o frazione di settimana successiva alla data di riesportazione, tenendo conto che l'importo finale non potrà superare il 20% del valore della merce;

  • Mancata riesportazione: le merci non riesportate per qualsiasi motivo saranno soggette a dazi, tasse e sanzioni secondo la legge doganale del Qatar. La responsabilità dell'Associazione garante non supera l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione pagabili di oltre il 10% come specificato nell'articolo 8 (2) dell'allegato A alla Convenzione di Istanbul.

  • Dazi all'importazione e articoli proibiti: vedi file excel allegato.

  • I titolari sono invitati a dichiarare le seguenti informazioni al momento dell'importazione nella casella C del volet di importazione:

  1. nome dell'evento

  2. luogo dell'evento

Si consiglia ai titolari di conservare il file dell'elenco generale in una chiavetta USB da consegnare alle Autorità doganali per accelerare le operazioni.