Origine delle merci

Origine non preferenziale 

L'applicazione della politica commerciale e della tariffa doganale comune (TDC) sono basate sull'origine delle merci. In pratica l'applicazione della tariffa (cioè dei dazi doganali cui sottoporre le merci) non è attualmente determinata secondo l'origine in quanto la clausola della nazione più favorita (NPF), contenuta nell'accordo GATT (Generaral Agreement on Trade and Tariffs), permette l'applicazione del dazio più favorevole prescindendo dall'origine. Le uniche accezioni sono costituite dai cosiddetti "dazi di ritorsione" verso paesi che non applicano questa clausola e dai dazi "antidumping" (dazi correttivi di politiche di dumping). 
Per quanto concerne la politica commerciale e cioè per permettere di introdurre, quando necessario, delle barriere tariffarie all'importazione (contingenti e quote ad autorizzazione particolare), proprio per l'individuazione esatta del paese dal quale si vuole limitare l'introduzione nella Comunità di determinati prodotti, l'accertamento dell'origine è indispensabile. Il codice doganale comunitario elenca minuziosamente le caratteristiche che consentono alle merci di assumere una determinata origine. 
In linea di massima il criterio più diffuso è quello di ritenere una merce originaria di un determinato paese quando essa sia stata estratta o prodotta in tale paese o nel suo mare territoriale. 
Un altro criterio è quello dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale che abbia dato luogo ad un nuovo prodotto, o che "rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione". 
Rientrano anche fra le merci originarie di un determinato paese i prodotti della pesca e le merci ottenute su navi-officina anche se si trovino in acque non territoriali, purché il natante sia regolarmente registrato in quel paese del quale battono bandiera. Per una casistica completa si rimanda al codice doganale ed alle disposizioni di applicazione. Il documento che prova l'origine di un prodotto è il "certificato d'origine", documento che viene rilasciato dal paese esportatore su domanda del soggetto esportatore secondo logiche legate all'attività dello stesso soggetto e dietro sua dichiarazione specifica circa l'origine. 
Da quanto precede risulta quindi che il certificato di origine è assolutamente necessario nei casi in cui le merci sono sottoposte ad un'autorizzazione specifica all'importazione essendo prevista una quota limite all'introduzione nella Comunità di quel determinato prodotto (sistema del duplice controllo). E' anche indispensabile la presentazione del documento d'origine all'atto dello sdoganamento quando trattasi di particolari prodotti agricoli che beneficiano di regimi particolari. 

Origine preferenziale 

L'origine preferenziale è stabilita attraverso criteri particolari concordati con alcuni paesi terzi ai fini della concessione reciproca di trattamenti tariffari particolarmente favorevoli, ovvero i paesi facenti parte del GATT hanno concesso unilateralmente ai Paesi in via di sviluppo (PVS). 
E' opportuno notare che, mentre per l'accertamento dell'origine non preferenziale gli uffici doganali limitano l'obbligo di presentazione del certificato di origine solo ad alcuni determinati prodotti (classico è l'esempio di alcuni prodotti tessili la cui importazione è permessa soltanto fino ad una quota comunitaria prestabilita per singolo paese), per quanto riguarda l' origine preferenziale, che può dar luogo ad una riduzione o ad un completo abbattimento del dazio, è invece necessario presentare alla dogana, insieme alla dichiarazione di importazione o immissione in libera pratica, uno speciale certificato di origine (generalmente FORM A o EUR1). Tuttavia è possibile richiedere il rilascio nel paese di partenza della merce di tali documenti anche dopo l'avvenuta esportazione. In tal caso questi i certificati dovranno portare la dicitura "rilasciato a posteriori
E' altresì permesso l'uso di duplicati in caso di perdita, furto o distruzione del certificato originale. Cumulo Europeo dell'origine preferenziale Il cumulo europeo dell'origine preferenziale è previsto negli accordi con i singoli paesi che ne fanno parte con lo stesso testo dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), degli accordi con i paesi dell'EFTA e dell'accordo con la Turchia. Le regole di origine sono pertanto comuni. 
Il cumulo è pertanto applicabile ai seguenti paesi: - UE a 27, Norvegia, Islanda (SEE), - Svizzera (EFTA). 
Ciò consente l'applicazione dei benefici daziari previsti indipendentemente dal fatto che i prodotti siano originari dell'uno o dell'altro paese e se gli stessi possano essere fabbricati con materiali di diversa origine, purché all'interno dei paesi partecipanti al "cumulo". 
La Turchia partecipa al cumulo quando le merci sono fabbricate in detto paese con alcune limitazioni relative a prodotti agricoli o a prodotti industriali delle voci (S.A.) 2401, 4501,5301, e 5302 e, in virtù degli accordi bilaterali sottoscritti, anche Andorra e San Marino. Pertanto il " cumulo europeo " si raggiunge, rispetto all'origine delle merci, quando le merci sono fabbricate con materiali originari da un paese SEE o EFTA, attribuendo l'origine specifica secondo il maggior valore aggiunto conferito nella fabbricazione in un determinato paese. 
Analoghe regole di cumulo si applicano ai prodotti dei tre gruppi regionali che beneficiano dell'accordo SPG (Sistema delle preferenze generalizzate): 
 
  • ASEAN - Associazione delle Nazioni dell'Asia del Sud Est (Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei Darussalam, Vietnam e Cambogia);
  • MCCA - Mercato comune del Centro America (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua). - Accordo di Cartagena- Gruppo Andino (Bolivia, Colombia, Equatore, Perù e Venezuela).
     

Il "No Drawback" - Per effetto di tale disposizione i materiali non originari, impiegati nella lavorazione di un prodotto non possono godere di un rimborso dei diritti doganali. La regola non si applica alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli. 
I documenti comprovanti l'origine preferenziale 
 

  • Certificato di origine FORM-A (nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate - SPG);

  • Certificato di circolazione EUR1 (per altre preferenze) oppure per certificazione di origine del cosiddetto paese donatore (paese comunitario che fornisce la materia prima o intermedia);
     

  • Dichiarazione di origine su fattura. Tale dichiarazione deve riportare la formula prevista dal regolamento di applicazione del codice doganale e può essere apposta anche su un documento di accompagnamento delle merci o su un packing-list. 
     

Quest'ultimo documento può essere emesso: 
 
  • da qualsiasi esportatore allorché il valore delle merci non superi 6000 Euro (per la Tunisia il limite è di 5110 Euro);

  • da un "esportatore autorizzato" che dia sufficienti garanzie nel processo di lavorazione dei prodotti tali da poter acquisire gli elementi sufficienti a stabilirne l'origine. 
     

In Italia la qualifica di "esportatore autorizzato" è conferita dalle Direzioni compartimentali del Dipartimento delle dogane e rappresenta una importante qualifica perché permette di emettere un documento valido quale certificazione di origine anche nei casi in cui è consentito di non presentare le merci per l'esportazione in un ufficio doganale. 
 
Fondati dubbi delle autorità doganali del paese importatore consentono di richiedere alle autorità che hanno rilasciato il certificato nel paese esportatore una conferma della validità di tale documento (cooperazione amministrativa).