Garanzie internazionali

La garanzia è uno strumento giuridico, tramite il quale un contraente ottiene l’adempimento di un pagamento o di una prestazione da un terzo, quando l’altro contraente non adempie ai propri obblighi. 
 

Le garanzie collegate agli strumenti di pagamento internazionali sono quasi sempre bancarie e servono, tanto all’acquirente quanto al venditore nel corso dell’esecuzione del contratto. 
Più specificamente, la garanzia bancaria è un contratto di garanzia sottoscritto da una banca che interviene in un contratto di fornitura internazionale per tutelare uno dei due contraenti contro il futuro inadempimento dell’altro contraente. Qualora tale inadempimento si dovesse verificare, la garanzia bancaria consente una più rapida, sicura ed economica modalità di liquidazione del danno subito. 

Le garanzie possono essere assunte: 
 
  • dal creditore, contro l’insolvenza del debitore, sia per motivi commerciali (rischi commerciali) che per motivi di “rischio paese”;

  • da ciascuno dei due contraenti, contro inadempienze di varia natura della controparte.

Tipologie

 

  • Fideiussione: è un contratto in forza del quale il fideiussore (la banca) si obbliga a pagare al creditore il debito di un altro, qualora quest’ultimo non adempie ai propri obblighi. La fideiussione è un rapporto accessorio e quindi sussiste solo in funzione dell’impegno principale sottostante.
  • Lettera di garanzia: è un’obbligazione che presenta autonomia rispetto al rapporto sottostante.  Una volta emessa, la lettera di garanzia può sussistere anche se l’impegno sottostante è venuto a cadere. 
    La lettera di garanzia ha caratteristiche simili all’avallo, solo che, essendo rappresentato da un documento unico che è riferito all’intero credito, non può seguire i titoli di credito, come l’avallo che si appone direttamente sulle cambiali.
  • BOND”: sono garanzie bancarie a prima richiesta per cautelare uno dei due partner contro i comportamenti scorretti, contro le inadempienze o contro eventuali comportamenti dolosi della controparte ed hanno quindi caratteristiche di penale.

  • Bid bond: è una lettera di garanzia richiesta dall’ente appaltante, in occasione di gare internazionali di appalto e viene emessa da tutti i partecipanti alla gara in favore dell’ente appaltante a garanzia della serietà dell’offerta. Tutela l’ente che ha bandito la gara contro il rischio che l’eventuale vincitore si rifiuti di perfezionare il contratto di appalto.

  • Advance payment bond: è una garanzia che copre l’acquirente per la somma versata come anticipo, qualora il venditore non effettui la fornitura nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto.

  • Performance bond: copre l’acquirente contro il rischio che la fornitura non sia conforme alle specifiche tecniche, qualità e quantità stabiliti nel contratto.

  • Controgaranzie: in molti paesi la legge locale impone alle aziende committenti di accettare garanzie rilasciate esclusivamente da banche locali. In questo caso occorre costruire un duplice sistema di garanzie fra la banca del venditore e la banca del committente.

  • Garanzie contro il rischio di revoca di commessa: è una lettera di garanzia che protegge il venditore contro l’eventuale azione dell’acquirente di disdire o ridurre la fornitura durante l’esecuzione della fornitura stessa, senza il consenso del venditore. Ha, come le altre lettere di garanzia di questo gruppo, caratteristiche di penale.

  • Standby letter of credit: la standby contiene l’impegno irrevocabile della banca che la emette di pagare il prezzo previsto nel contratto di fornitura, nel caso in cui tale pagamento non sia stato effettuato dalla parte obbligata, secondo le modalità ed entro la data prevista dalla stessa standby. Possono essere utilizzate per cautelarsi contro l’insolvenza, ma possono anche garantire il pagamento di una somma a titolo di penale. 
    La standby è autonoma ed opera alla semplice presentazione alla banca del documento previsto nella standby stessa (es. fattura) unitamente alla dichiarazione del beneficiario del mancato pagamento alla data prevista da parte del debitore.  

  • Avallo: è una garanzia apposta sugli effetti rappresentativi il credito dell’esportatore mediante la propria firma di una primaria banca o di un organismo equivalente. La forma per avallo come sopra descritta da la possibilità al venditore/beneficiario delle cambiali di scontare il proprio credito (forfaiting).