Esportazione

La nozione di esportazione, quale risulta dal codice doganale, riduce ad un solo regime le due destinazioni doganali che la normativa doganale nazionale definiva "esportazione definitiva" ed "esportazione temporanea". 
Il regime doganale dell'esportazione rappresenta, anche per l'Unione europea, un istituto molto importante per lo sviluppo economico. Per questa ragione, come aveva già operato d'altronde il legislatore nazionale, quello europeo ha continuato a favorire l'esportazione delle merci dei paesi membri (quindi dell'Unione intera), sia non prevedendo alcun tributo per l'uscita delle merci dal territorio doganale (anzi detassandole delle imposte interne), sia fornendo, con norme adeguate, il sostegno finanziario, finalizzato all'esportazione, al fine di incrementarne il volume. 
Le merci destinate all'esportazione non solo sono sgravate da tutte le imposte interne, per il fatto che il loro consumo non avviene all'interno dei singoli stati membri, ma altresì godono di un incoraggiamento concreto in termini economici, talvolta indiretto, più spesso direttamente calcolato sulla quantità esportata, con veri e propri premi all'esportazione (restituzione dei diritti). Tali sono le "restituzioni a favore dei prodotti industriali" previsti dalla norma nazionale per i materiali "ferrosi" di fabbricazione italiana. Tali sono le restituzioni sui prodotti agricoli esportati che fanno parte di un articolato programma di aiuto all'agricoltura al quale gli uffici della Commissione europea dedicano particolare e grande dispendio di risorse (PAC, politica agricola comune). La politica commerciale, tuttavia, si applica anche alle merci destinate all'esportazione (divieti all'esportazione). Dichiarazione di esportazione e procedure. La dichiarazione di esportazione deve essere compilata sul consueto formulario DAU (documento amministrativo unico). Essa deve contenere tutti dati richiesti dal formulario, compresa la classificazione secondo la nomenclatura combinata, il valore delle merci fino alla frontiera italiana ed il numero della partita IVA dell'esportatore, tanto per citare gli elementi più significativi. Gli errori riguardanti questi dati che coinvolgono l'imposta sul valore aggiunto, oppure la partita IVA, o la richiesta di restituzioni (per esempio differenze di quantità e qualità che fossero accertate dall'ufficio doganale), danno luogo all'applicazione di sanzioni amministrative. La dichiarazione di regola deve essere presentata (o depositata, come si esprime il codice doganale) nell'ufficio doganale competente nel luogo ove risiede l'esportatore, oppure dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate. Le merci rientranti nella politica agricola comune (PAC) e che beneficiano di una restituzione, debbono essere presentate al controllo doganale presso l'ufficio doganale competente per territorio. Il vincolo al regime dell'esportazione avviene con il rilascio da parte dell'ufficio doganale della bolletta di esportazione. Questo documento permette alle merci corrispondenti di lasciare il territorio doganale comunitario. L'ufficio d'uscita (cioè quello posto sulla frontiera comunitaria, terrestre, marittima, o aerea) attesta l'uscita fisica delle merci apponendo un timbro sul verso della bolletta. Il timbro deve contenere l'indicazione del nome dell'ufficio e la data in cui è avvenuto il controllo di uscita. Il timbro ufficiale degli uffici doganali italiani contiene questi dati. Ufficio d'uscita virtuale Non sempre l'ufficio di uscita coincide con quello posto sulla frontiera comunitaria. Infatti, allorché le merci sono spedite per ferrovia, posta, per aereo o via mare l'ufficio di uscita può essere considerato quello sito nel luogo ove le merci vengono vincolate ad un unico contratto di trasporto, contratto che deve però prevedere come destinazione un qualsiasi paese posto oltre la frontiera comunitaria. Analogamente, quando il trasporto è vincolato ad un'operazione di transito comunitario, lo stesso ufficio doganale di partenza funge da ufficio d'uscita. In tali casi sui documenti di trasporto, così redatti, e sui documenti di transito dovrà essere indicata la dicitura, in colore rosso, "EXPORT", che sta ad indicare che le formalità di esportazione sono già state effettuate e che le merci, sotto la responsabilità del vettore o dell'obbligato principale, seconda dei casi, sono vincolate a lasciare il territorio comunitario nei termini prescritti.