Cost Sharing Agreement

In materia di internazionalizzazione e tax planning, in merito alla disciplina dei prezzi di trasferimento, l’amministrazione finanziaria italiana con la Circolare ministeriale (CM) 32 del 1980 ha precisato che ove non siano riscontrabili transazioni similari sul libero mercato – ovvero non sia possibile rendere le transazioni comparabili apponendo opportuni corrispettivi al prezzo o al margine – possono trovare applicazione metodi alternativi quali: 
 
  1. la ripartizione dei profitti globali (ripartizione utile derivante da vendita o serie di vendite effettuate tra due imprese collegate);
  2. la comparazione dei profitti (i profitti globali di una società vengono paragonati a quelli ottenuti da un’altra società che opera nello stesso settore mediante determinazione di un saggio di profitto lordo per ciascuna società espresso in termini percentuali sulle vendite e sui costi sostenuti); 
     
  3. la redditività del capitale investito (quantificazione dei profitti realizzati dall’azienda espressi in termini percentuali in relazione al capitale investito e senza tenere conto dei costi di produzione o delle vendite). 
     
Ogni altro metodo alternativo può essere adottato purché venga rispettato il principio base del prezzo di libera concorrenza. 

Il Cost sharing agreement è un accordo tra due o più società finalizzato alla suddivisione di costi per la realizzazione di un bene materiale o immateriale la cui utilità si riflette sui contraenti dell’accordo. L’accordo consente alle parti di ottenere un rapido recupero dei costi relativi alle attività indicate nell’accordo stesso rispetto ai tempi propri di un contratto , per es. di licenza. Il risultato è il conseguimento di efficienze elevate, migliore coordinamento delle risorse ed economie di scala. La portata di tali accordi è estesa e ricomprende anche l’utilizzazione dell’attività di ricerca e sviluppo e dei diritti relativi a beni immateriali. L’amministrazione finanziaria pone attenzione a simili operazioni poiché la diversità dei regimi impositivi potrebbe indurre le società a trasferire i profitti prodotti verso paesi a bassa fiscalità e far gravare i maggiori costi sulla società residente in un paese a più alta fiscalità. 

Nell’esaminare un accordo di cost sharing, l’amministrazione finanziaria tende a verificare la congruità del criterio di determinazione delle quote di costi addebitati ai singoli contraenti e ad analizzare gli strumenti probatori attraverso cui si dimostra la correttezza della determinazione del “monte-costi” poi distribuito tra i soggetti partecipanti. Le quote di partecipazione a tali accordi devono considerarsi relative all’acquisizione dei beni e dei servizi dai quali si originano i ricavi della società medesima e, come tali, sono deducibili in sede di determinazione del reddito di impresa se conformi ai principi contenuti nell’art. 109 del TUIR: inerenza, competenza, certezza ed oggettiva determinabilità. I costi addebitati alla società residente dovranno, di conseguenza, risultare congrui e adeguati nonché collegati ad un chiaro “vantaggio” ottenuto dalla società medesima o il cui conseguimento è atteso al momento della sottoscrizione dell’accordo. L’ammontare dei costi in esame oltre a risultare congruo, dovrà essere in stretto contatto con l’acquisizione di beni e servizi dai quali si originano i ricavi della stessa impresa. Relativamente alla determinazione della congruità dei corrispettivi dovrebbe tenersi conto, in particolare, dei seguenti fattori: 
 
  • ripartizione di costi effettuata tra le varie consociate;

  • criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alla consociata italiana; 
     

  • criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alle altre consociate;
     

  • inerenza del fatturato alle sole attività produttive cui si riferisce il servizio prestato; 
     

  • vantaggio di lungo periodo conseguiti dall’affidabilità in relazione alla prestazione del servizio; 
     

  • comparazione approssimativa tra i contributi ricevuti dalla società estera e la ricostruzione approssimativa del costo del servizio. 
     

L’OCSE nel rapporto sul transfer pricing del 1995 afferma il principio di congruità dei prezzi di mercato e che la ripartizione dei costi infra-gruppo dovrebbe essere parametrata ai benefici economici attesi da ogni singola impresa e ai relativi rischi assunti nello svolgimento dell’attività congiunta. 

L’OCSE suggerisce le seguenti regole base: 
 
  • il criterio di ripartizione deve essere contenuto chiaramente all’interno di uno o più contratti collegati, redatti in forma scritta;

  • ogni accordo deve essere stipulato solo dalle società che trarranno reali benefici dalle attività oggetto dell’accordo; 
     

  • i costi complessivi dell’attività congiunta si devono calcolare nel rispetto dei principi contabili generalmente accettati; 
     

  • le imprese del gruppo al Cost sharing agreement devono realmente contribuire allo svolgimento delle attività congiunte. 
     

In caso di addebito di spese di direzione e spese generali di amministrazione, l’unica verifica di congruità che può essere eseguita riguarda l’esatta quantificazione delle spese complessivamente sostenute dalla casa madre, la ragionevolezza dei parametri utilizzati per la ripartizione delle spese tra la casa madre e le organizzazioni stabili.