Cooperazione Italia-Paesi in via di sviluppo

La cooperazione allo sviluppo persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, per la realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Attività finanziate L’attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tali attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l’altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6 lettera c), dell’articolo 3. 

Nell’attività di cooperazione rientrano: 

 

  1. L’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle iniziative anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1; 

  2. La partecipazione, anche finanziaria, all’attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nonché nell’attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea; 

  3. L’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo; 

  4. La formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e n Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n.943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; 

  5. Il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo; 

  6. L’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione; 

  7. L’adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo; 

  8. La promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quello tra i giovani; 

  9. La realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo; 

  10. L’adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell’indebitamento, in armonia con i programmi e l’azione della Comunità europea; 

  11. Il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari. 

Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 10.Il comitato direzionale di cui all’articolo 9, ove ne ravvisi l’opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche. Art. 6 Fondo rotativo presso il mediocredito centrale Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso. 


In estensione a quanto previsto dall’articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n.476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l’estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all’esportazione, crediti a condizione di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità delle presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio1977, n.227, della legge 9 febbraio 1979, n.38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l’accrescimento della cooperazione tra i Paesi in via di sviluppo. Pertanto, in seguito alla procedura prevista dalla legge il Mediocredito Centrale concede agli Stati in via di sviluppo (PVS) crediti finanziari (crediti d'aiuto) per l’acquisto di forniture italiane. Gli esportatori che s'inseriscono sulle linee di credito sono pagati in contanti e il paese debitore rimborserà il suo debito al Mediocredito Centrale. La normativa prevede anche la possibilità di concedere i cosiddetti “crediti misti”, ossia la combinazione di due tipi di credito: credito di aiuto e credito commerciale.