Contratto internazionale

Individuazione delle parti

Persone fisiche 
Si indicano con nome e domicilio. Ovviamente sono soggette agli eventi umani, come la sopravvenuta incapacità giuridica, o la morte. 
Se non si desidera che i diritti ed obblighi derivanti da contratto si trasferiscano ai successori della controparte in caso di decesso, è possibile prevedere che in tal caso si possa chiedere la risoluzione del contratto stesso. 
In taluni ordinamenti ciò potrebbe però non essere possibile od essere soggetto a limitazioni. Una persona può farsi rappresentare da un’altra, nel qual caso occorre un atto di delega (procura) che dev’essere allegato agli atti. 
Un problema diverso è quello del cambiamento di una controparte successivamente alla stipula del contratto, che avviene a seguito della ‘cessione’ dello stesso contratto ad un terzo da parte di una delle parti originarie. Dato che nella gran parte dei casi è importante sapere con chi si tratta, ciò che fa si che si sia disponibili a concludere un contratto con un determinato soggetto, ma non con un altro, si aggiunge tra le disposizioni finali una clausola di divieto di cessione del contratto, di questo tipo: 
Una Parte può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti solo a seguito dell’accettazione scritta dell’altra Parte e comunque, anche in tal caso, essa rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.” 

Persone giuridiche e loro rappresentanti 
Una persona giuridica agisce attraverso il suo legale rappresentante (che deve essere indicato e deve dichiarare di essere tale). Altrimenti vale quanto detto sopra circa le procure. 

Persone competenti a ricevere comunicazioni durante l’esecuzione del contratto 
E’ sempre bene, nel caso si tratti con persone giuridiche od organizzazioni ove lavorino molte persone, indicare nel contratto le persone alle quali debbono essere indirizzate le comunicazioni scritte. Ciò evita che si possa poi sostenere che nessuno le ha ricevute, o che la persona che le ha ricevute non era competente per la gestione di quel contratto. 

Lingua del contratto, modifiche e clausole invalide Lingua del contratto
Sarebbe bene che il testo del contratto, quello ‘ufficiale’ e cioè ’facente fede’, sul cui testo va stabilito il contenuto del contratto, per le parti e per gli eventuali giudici, sia redatto in una sola lingua. Essa potrebbe essere quella di ciascuna delle parti, ma anche quella di un paese terzo come per es. l’inglese o il francese. 
Una volta stabilita la lingua del testo ufficiale, le parti potranno farne fare traduzioni nella propria lingua ma esse non avranno valore giuridico. 

Qualora invece si volesse che facessero fede 2 testi in 2 lingue diverse occorrerebbe che un giurista specializzato (e non un semplice traduttore) fornisse la garanzia della reale uguaglianza di significato dei due detti testi. 
In ogni caso è bene tenere presente che, anche per evitare equivoci, nella gran parte dei casi sarà utile ed opportuno predisporre una bozza di contratto in inglese, dal momento che quest’ultima lingua è quella più corrente e utilizzata nel commercio internazionale, tanto che anche la pratica dei contratti internazionali si sta orientando su quell'anglosassone di ‘commonlaw’. 
Ricordiamo quindi che il vero consulente legale internazionale predispone un contratto direttamente almeno in lingua inglese o francese, e si serve di traduttori giuristi specializzati solo in quei particolari casi in cui la nostra controparte richieda un testo in una diversa lingua. 

Una clausola per la definizione della lingua ufficiale del contratto può essere la seguente: “Il presente Contratto, redatto in due originali, uno per parte, in lingua ....... è l’unico facente fede”. 

Modifiche e clausole invalide 
Nei contratti internazionali si rinviene sovente una clausola del tipo: ‘Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti al contratto dovrà essere fatta per iscritto, a pena di nullità. Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria risultante per iscritto. In caso di disposizioni invalidi o inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall’accordo contenente le clausole in questione.’ 

Essa ha il senso di impedire che la dichiarazione da parte di un giudice o di un arbitro della nullità di una o più clausole contrattuali possa comportare la nullità dell’intero contratto. Ricordiamo infine che soprattutto nei contratti internazionali, ove le comunicazioni avvengono a distanza, è bene sempre specificare che ogni modifica od integrazione di un contratto avrà valore soltanto se effettuata per iscritto. 

Individuazione dei beni o delle prestazioni 

Descrizione completa o riferimento a parametri e standard e/o qualitativi definiti da altri soggetti
In un contratto internazionale è sempre bene provvedere ad una descrizione dettagliata dei beni e/o prestazioni oggetto del contratto, completi degli standard tecnici e qualitativi. 
Se si fa riferimento a campioni, essi devono essere controfirmati dalle parti (o punzonati). 
Ogni carenza di descrizione, che crei incertezza sulle prestazioni o prodotti si presterà a future contestazioni, magari mosse al solo fine di ottenere riduzioni del prezzo. 
Se le descrizioni sono molto ‘tecniche’, esse possono essere allegate al contratto. Ci si può infine riferire, per descrivere un prodotto, a fonti esterne, come Camere di Commercio, Istituti specializzati ecc., purché però sia inequivocabile l’individuazione dei beni che ne risulta, e sia previsto cosa succeda in caso di mutamenti di tali descrizioni da parte dei detti organismi. 

Contratti predisposti da una delle parti 

Predisporre la bozza del contratto da sottoporre alla controparte è certamente un onere, oltre che un costo, se ci si serve di un professionista. 
E’ però sempre consigliabile farsene carico, perché ciò significa impostare la trattativa, e valutare le contro - proposte della controparte, apprezzandone il comportamento. 
La posizione ‘passiva’, di chiedere alla controparte l’invio di una proposta di contratto farà pur risparmiare denaro, ma ci pone in una posizione subordinata. 
Nel caso di un esportatore, come si vedrà in seguito, la cosa migliore è utilizzare sempre delle Condizioni Generali di Vendita predisposte per tutte le operazioni, apportandovi le necessarie modifiche, caso per caso, ma disponendo comunque sempre di una base costante ed uniforme.

Modelli di contratti 

Si propongono agli operatori import-export contratti standard, ma il loro uso, se può essere utile, deve essere sempre fatto con prudenza, dal momento che i contratti particolari sono spesso diversi, diversi sono i paesi con cui si tratta, e diversi possono essere prodotti, prestazioni e condizioni di pagamento. 
L’adattamento di un modello al singolo caso dovrebbe sempre essere operato da esperti in materia, salvo che le modifiche non siano di minima entità. 
Molto conta poi l’esperienza del singolo settore industriale in cui si opera (tessile, legno, materie prime ecc.), perché i relativi contratti hanno le loro peculiarità. 
La Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) offre a coloro che operano nel commercio internazionale il supporto di una serie di specifiche pubblicazioni contenenti modelli di norme contrattuali uniformi (Agenzia commerciale, Concessione di vendita, Vendita internazionale, ecc.), che si richiamano alla prassi prevalente nel commercio internazionale. 
I Modelli sono il risultato dei dibattiti e del lavoro svolto da Gruppi di esperti internazionali, specie nell’ambito della Commissione Pratiche Commerciali Internazionali della CCI, che si sono anche avvalsi del confronto con gli ambienti professionali dei vari paesi in cui sono presenti i Comitati nazionali della stessa CCI, ivi incluso quello italiano. 
Si tratta di Modelli flessibili, con la presentazione di più alternative sulle quali le parti possono accordarsi e con la piena libertà per i contraenti di scegliere, per singoli problemi, anche soluzioni diverse da quelle prospettate con i Modelli stessi. 

Indicazione del prezzo o del metodo per calcolarlo

Ovviamente, il prezzo dev’essere fissato in maniera inequivocabile, quindi sempre, ove possibile indicando una somma ed i momenti o date dei pagamenti. 
Le clausole che disciplinano revisioni od adeguamenti di prezzo, per quanto ben studiate sono sempre relativamente pericolose, ed espongono al rischio di controversie. 
E’ quindi consigliabile che ogni modifica di prezzi sia fatta con successivo accordo delle parti, e che, se si fornisce un prodotto in tranche successive, si ponga chiaramente la data di ‘scadenza’ del prezzo, oltre la quale cioè, lo stesso dovrà essere rinegoziato, altrimenti il venditore si riserverà il diritto di cessare le forniture. 
Non si deve aver paura di contratti che hanno durate definite ed anche brevi, perché, con una buona gestione, si possono rinnovare, ma le parti sono obbligate a fissare volontariamente le nuove condizioni, senza trovarsi ‘automaticamente’ legate da impegni divenuti ‘scomodi’. Ciò avviene nel caso dei rinnovi automatici di contratti salvo ‘disdetta’, che spesso creano non pochi problemi a chi si ‘dimentica’ di comunicare in tempo l’intenzione di non rinnovarli con lo stesso contenuto. 

Ricorso a soggetti terzi per controllo degli standard e della qualità

Al momento del ricevimento delle merci o della verifica delle prestazioni, il destinatario (o il compratore) può sollevare contestazioni, assumendo la non conformità o i difetti dei detti prodotti o prestazioni. In taluni casi tali contestazioni saranno fondate, in quanto esisteranno davvero difformità e vizi, ma in altri casi esse potrebbero essere mosse artificiosamente, per ottenere sconti ed altri miglioramenti delle condizioni di vendita. 
Allora, soprattutto quando tali contestazioni possono essere temute, si può prevedere nel contratto che un soggetto terzo ed indipendente effettui la verifica dei prodotti o servizi al momento del loro ricevimento da parte del destinatario. 
Tali istituzioni emettono un certificato di ispezione, che è il risultato del verbale della verifica che sarà stata da essi effettuata, e che viene anche spesso inserito fra i documenti da presentare alla banca, nei procedimenti di pagamento ‘contro documenti’. 
Fra gli istituti specializzati, possiedono reti di presenza nei porti ed aeroporti le società ‘Bureau Veritas’ e ‘Société Génerale de Surveillance, SGS’. 

Interpretazione ed integrazione della volontà delle parti 

Si è già accennato al problema dell’interpretazione delle clausole contrattuali e dell'integrazione di eventuali lacune, introducendo il concetto e la funzione del diritto nazionale che regolerà il contratto, e che le parti possono scegliere. 
E’ bene ricordare in ogni caso ancora una volta che è consigliabile che il contratto internazionale sia il più possibile dettagliato ed esplicito, in modo da evitare incertezze e lacune. 
E’ bene anche ripetere, che negli ordinamenti giuridici dei paesi coinvolti in una singola operazione economica vi possono essere norme ‘imperative’ che sarebbero applicate da un giudice o da un arbitro anche se le parti non le conoscevano o hanno regolato in modo diverso quel particolare aspetto. 
Queste norme imperative, che bisogna conoscere prima di firmare il contratto, attraverso il parere di esperti qualificati, sono più frequenti nei seguenti settori: 
- Rapporti di lavoro 
- Contratti di agenzia 
- Vendita di prodotti di consumo (difesa del consumatore) 
- Diritto societario (rappresentanze obbligatorie delle minoranze, quorum speciali per l’adozione delle decisioni più importanti ecc.). 

Disposizioni per l’inadempimento 

Ritardo 
Il fatto che le prestazioni di una delle parti possano essere fornite con ritardo rispetto ai momenti e date previsti dal contratto fa parte dei rischi più frequenti nel commercio internazionale. Ciò nonostante il ritardo può creare danni di varia gravità, e persino rendere inutile l’effettuazione di una prestazione o la consegna di un prodotto (si pensi alle stagioni della moda o a prodotti che si consumano in occasione di determinate festività). 
Un buon contratto quindi dovrebbe prevedere le conseguenze del ritardo, secondo il prodotto o servizio in questione e degli effetti che lo stesso provoca verso la parte che lo subisce. 
Si prevede allora in genere una penalità di mora in denaro (per giorno o settimana di ritardo), in funzione del valore della prestazione o prodotto dovuti. 
Si deve però anche prevedere un periodo di tempo oltre il quale il ritardo comporterà la facoltà per chi lo subisce di dichiarare la risoluzione (scioglimento) del contratto, con tutte le conseguenze che ne deriveranno, secondo la natura del contratto stesso.

Risoluzione del contratto 
Questo è il tipico provvedimento di ‘reazione’ ad un’inadempienza della controparte che crei un grave danno, o renda praticamente inutile per una parte la prestazione della parte inadempiente. 
Risolvere un contratto significa dichiararlo ‘sciolto’, acquisendo il diritto al risarcimento del danno subito, ma anche, e talvolta soprattutto, poter richiedere subito la stessa prestazione ad altri senza rimanere nell’incertezza di riceverla dalla nostra originaria controparte ed essere costretti poi, per esempio a pagarla, anche se essa è gravemente in ritardo, o difforme da quanto pattuito. 

Molti contratti, soprattutto nell’ambito della tradizione anglo-sassone, prevedono la possibilità per una parte di dichiarare la risoluzione (termination) del contratto, quando si è in presenza di ‘serious breach’ o ‘grave inadempienza’ della controparte. 
Per evitare però le inevitabili incertezze e divergenze sulla gravità dell’inadempienza, è consigliabile indicare espressamente nel contratto quali inadempienze daranno il diritto alla controparte di dichiararne la risoluzione. 
Ne deriva un clausola dal seguente testo: “Ciascuna Parte potrà dichiarare la risoluzione del presente Contratto, con diritto al risarcimento del danno, nel caso l’altra Parte si renda responsabile di una grave inadempienza. Sono considerate in ogni caso ‘gravi’ le inadempienze alle disposizioni conseguenti del presente contratto .....(si indicano qui i numeri degli articoli e paragrafi contenenti le norme la cui violazione prometterà la dichiarazione di risoluzione)”. 
In tal modo vi sarà una migliore chiarezza tra le parti, e si eviterà che solo la pronunzia di un giudice od arbitro decidano sulla natura ‘grave’ di ciascuna inadempienza, con inevitabili perdite di tempo nell’adottare misure di riparazione. 

Risarcimento dei danni 
L’inadempimento comporta risarcimento del danno in tutti gli ordinamenti giuridici, anche qualora ciò non sia espressamente previsto nel contratto. 
Il risarcimento deve essere però quantificato in denaro, e tale determinazione è compiuta dal giudice o dall’arbitro. 
La quantificazione del risarcimento resta quindi incerta ed aleatoria, perché non è sempre facile valutare il danno, e perché alcuni ordinamenti giuridici vi ricomprendono, oltre alla perdita subita, anche il mancato guadagno che sarebbe derivato alla parte lesa se la prestazione fosse stata regolarmente effettuata il cosiddetto ‘lucro cessante’. (In altri ordinamenti si esclude tale mancato guadagno).
E' allora utile, se le parti si accordano in tal senso, predeterminare in una somma forfettaria l’ammontare del danno che deriverebbe da un determinato inadempimento: ma questo non è sempre possibile, perché potrebbe aprirsi un negoziato lungo e difficile tra le parti, con il rischio di far "sfumare" l’affare. 
Occorre dunque agire caso per caso, secondo la congiuntura e della rispettiva “forza” contrattuale che si ha verso la controparte.