Hardship (eccessiva onerosità)

Durante l'esecuzione del contratto è possibile che, a causa dell’evolversi della congiuntura economica, il prezzo di un prodotto o di una prestazione divenga assolutamente inadeguato, perché, per esempio, il costo dello stesso prodotto o prestazione è bruscamente lievitato (si pensi ai corsi delle materie prime, che sono quotate in apposite borse, oppure al costo del lavoro, che può subire bruschi aumenti a causa di rivendicazioni sindacali ecc.). 

Per difendersi da tali impreviste variazioni di costo, che renderebbero una prestazione o una vendita ‘fallimentare’, il venditore (l’obbligato ad una prestazione), potrebbe cercare di far inserire nel contratto una clausola di "hardship", che permette appunto, alla presenza di lievitazioni dei costi di una predeterminata dimensione, di non adempiere e di chiedere la rinegoziazione del prezzo. 
Come si è già accennato, l’inserimento di una clausola di hardship è più difficile, perché la controparte può sempre temere che la sua adozione permetta di eccepire la lievitazione del costo di una prestazione al solo fine di ottenere la revisione del prezzo, o di giustificare l’inadempimento.
In ogni caso, sempre la Camera di Commercio Internazionale ne ha studiato un testo che si consiglia.
Esso è il seguente:
Nel caso in cui eventi imprevisti dalle Parti modifichino fondamentalmente l’equilibrio del presente Contratto, e così comportando un onero eccessivo per una delle Parti nell’esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali, tale Parte potrà procedere nel modo seguente; la Parte domanderà la revisione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza dell’evento e della sua incidenza sull’economia del contratto. La domanda indicherà i motivi sui quali essa è fondata. Le Parti si consulteranno allora al fine di rifirmare il Contratto in base all’equità, al fine di evitare ogni eccessivo pregiudizio per l’una o l’altra. La domanda di revisione non sospende di per se l’esecuzione del Contratto”

E’ da notare in ogni caso che la Camera di Commercio Internazionale prevede molte soluzioni alternative per quanto riguarda la ridefinizione del prezzo: essa potrà sia essere il risultato di un negoziato, e quindi di un nuovo accordo tra le parti, sia essere affidata ad un terzo, scelto di comune accordo dalle stesse parti.
Riteniamo che la soluzione più praticabile nonché con meno rischi ed incertezze, sia quella di prevedere che, una volta verificatosi il caso di hardship, le parti rinegozieranno il prezzo della prestazione divenuta troppo ‘cara’.