Conto cointestato alimentato da un solo coniuge: cosa accade in caso di divorzio

Cosa accade dopo il divorzio a un conto cointestato alimentato solo da uno dei due coniugi: la legge parla chiaro.

Le somme di un conto cointestato sono equamente divise tra i due titolari? È impossibile dare una risposta univoca a questa domanda, poiché sono molteplici i fattori che entrano in gioco quando è necessario ripartire i beni di un conto contestato.

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Conto cointestato alimentato da un solo coniuge: cosa accade in caso di divorzio Mercatiaconfronot.it

Per capirci di più dobbiamo prima capire cosa si intende quando si parla di conto cointestato. Questo altro non è che un accordo bancario che viene gestito da due o più individui, anche senza vincoli di parentela, che condividono la titolarità di un conto. Questo passaggio è estremamente importanti: i cointestatari hanno parità di diritto sul conto, possono quindi svolgere attività come prelievi, bonifici, depositi e quant’altro.

Tuttavia, la parità di diritto non equivale a una parità di oneri economici: è infatti possibile che solo uno degli intestatari contribuisca economicamente al conto, per i più svariati motivi.

Conto corrente cointestato, cosa accade dopo il divorzio

L’articolo 1854 del Codice Civile stabilisce che gli intestatari di un conto corrente cointestato devono essere considerati creditori o debitori solidali del saldo del conto. Questo tuttavia vale solo per i rapporti esterni, per gli interni bisogna fare riferimento all’articolo 1298 del Codice Civile.

L’obbligazione solidale nei rapporti interni si divide di norma tra i titolari del conto. In assenza di una prova contraria le quote sono da considerarsi uguali. Per tale ragione si pensa che il saldo di un conto cointestato debba essere diviso equamente tra tutti gli intestatari.

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Conto corrente cointestato, cosa accade dopo il divorzio Mercatiaconfronto.it

La Corte Suprema di Cassazione nella sentenza numero 77 del 4 gennaio 2018 ha stabilito che la situazione va considerata caso per caso. Nell’eventualità che il saldo di un conto cointestato sia stato alimentato da uno solo dei correntisti, può disporre dell’intera somma e l’altro correntista non ha alcun diritto di richiedere la sua parte.

In un conto cointestato, infatti, ogni correntista non ha la facoltà di disporre a proprio favore di una somma superiore alla sua quota, a meno di ricevere il consenso, tacito o espresso, dell’altro. Questo vale sia per il saldo finale che in generale.

La situazione si complica nel caso in cui i due contestatari sono due coniugi. La questione muta infatti a seconda che i due siano in comunione o separazione dei beni:

  • Separazione dei beni: In caso di divorzio, separazione o morte i due coniugi non dividono i beni, ma ciascuno conserva esclusivamente quanto gli appartiene. Dunque in caso di conto cointestato, se solo uno dei due coniugi ha contribuito economicamente al saldo, ha diritto all’intera somma.
  • Comunione dei beni: I beni acquisiti (casa, i mobili, i risparmi, e così via) dai coniugi nel corso del matrimonio sono da considerarsi proprietà comune. In caso di separazione o divorzio, i due coniugi dividono equamente i beni, indipendentemente dal fatto che uno solo dei due li abbia acquisiti. Anche il conto cointestato, seppur alimentato solo da uno dei due coniugi, si divide equamente tra entrambi.
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