Valore delle merci (a fini doganali)

La maggior parte delle merci classificate nella tariffa doganale, è sottoposta, per il fatto obiettivo dell'immissione in libera pratica (isolato o congiunto con l'immissione in consumo), al pagamento dei dazi "ad valorem", vale a dire dazi che debbono essere calcolati sul valore delle merci. 
Il valore da prendere a base per il calcolo dei dazi è quello che comunemente viene definito "valore imponibile". Esso non differisce dal prezzo pagato per l'acquisto delle merci, purché vengano rispettate alcune condizioni. 
Il codice doganale definisce così il "valore in dogana" (valore imponibile): esso è costituito dal "valore di transazione", cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità...". 

La definizione deve essere temperata dalle seguenti condizioni: 
 
  • che non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore ad eccezione di quelle che limitano l'area geografica ove le merci possano essere rivendute (per esempio le aeree che limitano talune concessioni e rappresentanze), oppure che sono imposte da leggi o regolamenti comunitari e che, comunque, non intaccano sostanzialmente il valore delle merci;

  • che il valore non sia subordinato a condizioni o prestazioni non valutabili; 
     

  • che il compratore o il venditore non siano legati da rapporti commerciali o finanziari, nel senso che uno non sia socio dell'azienda dell'altro e detenga più del 5% delle azioni o faccia parte del suo consiglio di amministrazione e viceversa. Che non siano fra loro associati, che l'uno non controlli direttamente l'altro o che, assieme, non controllino una terza persona (impresa), oppure da questa ne siano controllati; 
     

  • che non appartengano alla stessa famiglia, come definita dall'articolo 143 delle disposizioni di applicazione del codice doganale. 
     


Le suddette condizioni, limitative del concetto di "valore di transazione", sono state qui riportate sommariamente anche se sostanzialmente, ma, per un più opportuno approfondimento, si consiglia di esaminare il testo regolamentare. 
Va, comunque, rilevato che le condizioni per l'accettazione del valore non costituiscono motivo sufficiente perché il valore di transazione non sia accettato dall'ufficio doganale.
Il dichiarante ha sempre la possibilità di dimostrare che i legami esistenti fra venditore e compratore non hanno influito sul valore di transazione e che quest'ultimo è comunque molto vicino ai valori correnti per merci similari pressappoco nello stesso momento. 

Elementi di costo da includere nel valore in dogana 

Il "valore di transazione" deve essere integrato comunque da altri elementi. Qualora non siano comprese nel prezzo fatturato, come nelle vendite "franco fabbrica (EXW)" o "franco vettore partenza FCA" ovvero "franco a bordo (FOB)", il prezzo fatturato deve essere integrato da ulteriori elementi, quali i costi sopportati per far giungere la spedizione fino al luogo di introduzione nel territorio della Comunità. 

L'integrazione non deve riguardare soltanto i costi di trasporto, ma anche dei premi di assicurazione (qualora la merce viaggi assicurata), e di tutte quelle spese per il carico, la movimentazione, il magazzinaggio ed altre, sempre, tuttavia, sopportate anteriormente all'introduzione nel territorio comunitario. 

 
Inoltre, sono da comprendere nel valore imponibile i seguenti, ulteriori elementi di costo: 
 
  • commissioni, spese di mediazione (escluse le commissioni di acquisto);
  • costo dei contenitori quando costituiscono un tutto unico con la merce; 
     
  • costi di imballaggio; 
     
  • valori dei beni e servizi forniti dal compratore per la produzione dei beni importati, qualora non siano già compresi nel prezzo (per esempio matrici o stampi, materie prime ed altri prodotti incorporati nel bene venduto o consumate durante la sua fabbricazione); oppure servizi di ingegneria, d'arte e di design, schizzi e piani che risultino eseguiti in un paese terzo; 
     

  • corrispettivi e diritti di licenza di cui sono coperte le merci da importare.
     

Elementi di costo da escludere dal valore in dogana

Sono invece da escludere dal valore imponibile: 

 
  • le spese relative al montaggio, all'installazione, alla manutenzione e ad altri lavori di assistenza tecnica sulle merci che vengono iniziati dopo l' importazione;

  • le spese di trasporto sostenute dopo l'arrivo delle merci nel territorio della Comunità;
     
  • gli interessi relativi al finanziamento eventualmente accordato al compratore per l'acquisto delle merci importate, purché tale finanziamento risulti da un accordo scritto ed il tasso di interesse non sia superiore a quello corrente per transazioni similari nel paese dove il finanziamento è stato garantito; 
     
  • le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate; 
     
  • le commissioni di acquisto.
     

N.B.: i suddetti costi sono esclusi dal valore in dogana purché risultino distinti dal prezzo delle merci figuranti nell'ordine, nel contratto o nella fattura. 

Supporti informatici 

Secondo le disposizioni contenute nell'articolo 167 del regolamento di applicazione del codice doganale, i supporti contenenti dati e istruzioni per attrezzature di elaborazione dati debbono essere valutati tenendo conto del solo valore del supporto, prescindendo da quello dei dati su di esso registrati, a condizione che il valore di questi ultimi sia distinto dal valore o costo del trasporto. 
Non sempre la fattura del fornitore precisa tale distinzione, tuttavia è da tenere presente che per tali prodotti la tariffa dei dazi doganali prevede l'aliquota zero. 

Spese di trasporto aereo 

Il nolo delle merci spedite per via aerea varia sensibilmente fra i diversi aeroporti comunitari. Per cui una stessa quantità di merci, proveniente da un determinato aeroporto, situato in un paese terzo, deve sopportare un costo di trasporto diverso secondo la destinazione all'interno della Comunità. 
Poiché il costo del trasporto è un elemento di calcolo del valore imponibile, ci si troverebbe di fronte al fatto che i dazi, teoricamente uguali nella Comunità, in pratica sarebbero dovuti in misura diversa. 
Per ovviare a questa discriminazione che provocherebbe una distorsione dei traffici, la legislazione doganale comunitaria ha previsto che il costo del trasporto aereo da aggiungere al prezzo delle merci (in quanto già non lo includa) deve essere quello che si paga per il primo aeroporto comunitario che si trova sulla rotta aerea. 
Per una semplice applicazione di questo concetto, al regolamento di applicazione del codice doganale è stato allegato un elenco degli aeroporti con le rispettive deduzioni percentuali da applicare sul nolo effettivamente pagato all'aeroporto di ultima destinazione.

La dichiarazione DV1 

La dichiarazione in dogana delle merci destinate all'immissione in libera pratica o all'importazione deve essere integrata da un'ulteriore dichiarazione del valore da compilare su uno speciale formulario DV1 uguale al modello allegato al regolamento di applicazione del codice 2454/93. 
La dichiarazione del valore non è richiesta quando il valore di transazione è inferiore a 10000 Euro, ovvero quando gli elementi che formano il valore imponibile non sono necessari ai fini dell'applicazione della tariffa (merci esenti da dazio o merci per le quali è prevista una tassazione basata, anziché sul valore, su elementi quantitativi).