Ruling standard

L’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.

La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola, entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d’imposta successivi.

Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 . Tale provvedimento individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l’avvio della procedura da parte del contribuente. In particolare il contribuente avvia la procedura mediante la presentazione di una istanza su carta libera (in plico non imbustato e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) a:
Ufficio Ruling Internazionale 
Direzione Centrale Accertamento - Settore Internazionale, ai seguenti indirizzi:
  • Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, C.a.p. 00145: per i soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

  • Milano, Via Manin, 25, C.a.p. 20121: per i soggetti aventi il domicilio fiscale nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

L’Ufficio Ruling Internazionale, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l’ammissibilità della stessa e invita l’impresa a comparire per l’instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti.

Per eventuali comunicazioni si può inviare una mail al seguente indirizzo: dc.acc.uri@agenziaentrate.it.