Regime doganale

Quelle che si chiamavano "destinazioni doganali" secondo l'accezione data dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 23 gennaio 1973, n.43), corrispondono ai "regimi doganali" definiti dall'attuale codice doganale comunitario. 
Sono regimi doganali: 
- l'immissione in libera pratica
- il transito, sia interno che esterno
- il deposito doganale
- il perfezionamento attivo
- la trasformazione sotto controllo doganale; 
- l'ammissione temporanea
- il perfezionamento passivo
- l'esportazione

Una definizione importante è quella di regime sospensivo e regime economico

I regimi sospensivi si applicano: 
- al transito esterno; 
- al perfezionamento attivo con il sistema della sospensione; 
- alla trasformazione sotto controllo doganale; 
- all'ammissione temporanea

I regimi doganali economici si applicano: 
- al deposito doganale;
- al perfezionamento attivo;
- alla trasformazione sotto controllo doganale;
- all'ammissione temporanea
- al perfezionamento passivo

Il ricorso a qualsiasi regime economico è subordinato ad un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale, autorizzazione che viene accordata tenendo presente: 
- le condizioni di utilizzazione del regime, 
- gli oneri cui va incontro l'amministrazione doganale per la sorveglianza del regime, 
- la persona (fisica o giuridica) che chiede la concessione del regime economico, 
- una garanzia per il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe essere dovuta sulle merci ammesse al regime. 

L'immissione in libera pratica e l'immissione in consumo (importazione). 
L'importazione definitiva (per distinguerla dalla cosiddetta importazione temporanea) è la sintesi di due destinazioni doganali (o regimi) alle quali è sottoposta contemporaneamente la merce con un'unica dichiarazione: 
- l'immissione in libera pratica;
- l'immissione in consumo. 

L'immissione in libera pratica rappresenta il momento in cui una merce proveniente da un paese terzo (merce non comunitaria) assume la posizione di merce comunitaria. 
Le condizioni per ottenere tale mutamento sono costituite dall'osservanza delle norme che consentono questo particolare regime e cioè di tutte quelle regole di politica commerciale (detto comunemente "regime d'importazione"), nonché il pagamento dei dazi eventualmente dovuti in relazione alla qualità della merce, al valore, all'origine ed alla destinazione finale. 

L'immissione in consumo è l'operazione con la quale le merci, dopo essere state sottoposte al pagamento delle tasse interne dello stato ove avviene l'introduzione (IVA, accise ed altre imposte eventualmente dovute), consente la libera disponibilità della merce da parte dell'operatore-importatore per la successiva commercializzazione. 
Nella maggior parte dei casi, come si è detto, le due destinazioni sono dichiarate congiuntamente. Pertanto la distinzione, in questa fattispecie, è puramente concettuale, ma serve ad attribuire la competenza normativa o all'ordinamento doganale comunitario, per l'immissione in libera pratica, o alla legislazione fiscale vigente nel paese membro interessato, per quanto concerne l'immissione in consumo. 
Concludendo, l'importazione definitiva consente di detenere le merci nel territorio dell'Unione alla stessa stregua delle merci nazionali e di poterle destinare a qualsivoglia lecito uso.