In un mercato unico senza frontiere interne, è infatti essenziale che le misure a favore delle PMI siano basate su una definizione comune in modo da assicurare coerenza, efficacia e limitare le distorsioni della concorrenza. Questo è tanto più necessario se si considera la forte interazione tra le misure nazionali e quelle comunitarie a favore delle PMI. Attraverso la nuova definizione la Commissione europea intende promuovere l’innovazione e favorire le partnership, garantendo al tempo stesso che le azioni di sostegno si concentrino sulle imprese che hanno realmente bisogno di assistenza.
L’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE definisce le micro, piccole e medie imprese come segue:
La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) e costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
La definizione può essere schematizzata come segue:
Categoria di impresa | Occupati | Cifra d’affari | Totale del bilancio |
Media | < 250 | ≤ 50 milioni di euro | ≤ 43 milioni di euro |
Piccola | < 50 | ≤ 10 milioni di euro | ≤ 10 milioni di euro |
Micro | < 10 | ≤ 2 milioni di euro | ≤ 2 milioni di euro |
Le modifiche alla nuova definizione di PMI si basano in gran parte su delle consultazioni pubbliche, organizzate dalla Commissione europea, tra il 2001 e 2002. I cambiamenti più significativi apportati dalla nuova definizione sono:
La definizione può essere schematizzata come segue:
chiarire la tipologia di impresa. Nello specifico si tratta della distinzione in tre categorie: ‘imprese autonome’, ‘imprese associate’, ‘imprese collegate’ e di introdurre un metodo di calcolo per le soglie che danno un’immagine realistica del potere economico delle imprese;
non considerare più nel calcolo dei criteri i tirocinanti o gli studenti in formazione professionale al fine di incoraggiare la formazione professionale;
proporre un modello di dichiarazione4 destinato ad essere compilato dalle imprese, al fine di evitare incertezze di interpretazione per quanto riguarda la definizione di imprese e di diminuire gli obblighi amministrativi.
Allargare le categorie di esenzione agli istituti di ricerca e ai fondi di capitale di rischio al fine di incoraggiare il finanziamento delle PMI da parte di capitali propri e promuovere la ricerca.
Le definizione di PMI e attualmente in revisione da parte della Commissione europea.