Paesi Abilitati

Data di adesione al sistema ATA

30/04/2024

Campo di applicazione notificato

Convenzione dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane sull'ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990)

Allegato A (documenti di ammissione temporanea); Allegato B1 (relativo ai beni destinati all'esposizione o all'utilizzo in mostre, fiere, convegni o eventi similari; Allegato B2 (relativo alle attrezzature professionali)

Copertura territoriale

Perù

Altre applicazioni

I Carnet ATA sono accettati per il traffico postale.

I Carnet ATA sono accettati per il transito.

I Carnet ATA sono accettati per le merci trasportate come merci, nonché per le merci trasportate a mano.

Sono accettati i Carnet ATA emessi dalle Parti contraenti della Convenzione ATA o della Convenzione di Istanbul, o di entrambe le Convenzioni.

È accettata l'importazione in spedizioni frazionate.

Lingue in cui devono essere compilati i carnet

I Carnet ATA possono essere compilati in italiano e/o in inglese e/o in spagnolo. La dogana può richiedere una traduzione quando i Carnet ATA vengono compilati in qualsiasi altra lingua.

Carnet sostitutivo

I Carnet sostitutivi sono accettati in conformità all'Articolo 14 dell'Allegato A della Convenzione di Istanbul.

Tassa di regolarizzazione richiesta dalla dogana

Nel caso di una contestazione, la dogana peruviana si riserva il diritto di addebitare una tassa di regolarizzazione se vengono presentate prove diverse dalla riesportazione (ad esempio, prova della reimportazione o ingresso in un altro Stato o certificato di presenza). 

N.B. L'importo deve ancora essere confermato dalle Autorità doganali peruviane, ma deve essere coerente con quanto previsto dagli articoli 10 e 11 dell'Allegato A, Convenzione di Istanbul.

Uffici doganali

Tutti gli uffici doganali sono autorizzati a gestire la procedura del Carnet ATA.

Osservazioni speciali

In caso di errate dichiarazioni relative al valore della merce, il Carnet ATA verrà rifiutato al momento dell'importazione.

La responsabilità delle associazioni nazionali garanti non potrà superare l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione dovuti in misura superiore al 10%, come specificato nell'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato A della Convenzione di Istanbul. L'importo della penale che va oltre la responsabilità delle associazioni garanti nazionali sarà imposto direttamente ai titolari.