Paesi Abilitati

Data di adesione al sistema ATA

01/04/1975

Campo di applicazione notificato

Convenzione ATA: Mostre e fiere; materiale professionale, scientifico e pedagogico, campioni commerciali

Convenzione materiale di conforto per i marittimi

Convenzione internazionale GATT per facilitare l'importazione di campioni commerciali e materiale pubblicitario

Convenzione di Istanbul e tutti i suoi allegati

Copertura territoriale

Territorio doganale della Turchia

Altre applicazioni

I Carnet ATA non sono accettati per il traffico postale.

I Carnet ATA non sono accettati per il transito.

I Carnet ATA sono accettati per merci non accompagnate.

Lingue in cui devono essere compilati i Carnet

Turco e/o francese e/o tedesco e/o inglese e italiano

Carnet sostitutivo

Sì, ai sensi dell'articolo 14, allegato A della Convenzione di Istanbul 

Tassa di regolarizzazione richiesta dalla dogana

(V. punto 4 delle Osservazioni speciali​)

Uffici doganali

Tutti i principali uffici doganali durante il normale orario di lavoro 

Osservazioni speciali

Uso dei Carnet da parte dei rappresentanti

Quando la procedura di importazione temporanea è effettuata da un rappresentante, il suddetto rappresentante deve firmare la casella "F" (dichiarazione di importazione temporanea) del volet di importazione. Inoltre, il nome del rappresentante turco deve essere chiaramente indicato nella casella "B" dei volet di importazione e di riesportazione che saranno vistati dalla dogana turca. Nel caso in cui nella casella “B” non sia chiaramente indicato un rappresentante, l'allegata ..\Power of Attorney.pdf dovrà essere presentata unitamente al Carnet ATA compilata e firmata dal titolare del Carnet e firmata e timbrata dalla Camera di commercio emissione e/o dalle ambasciate/consolati e/o notai.

Proroga del periodo di ammissione temporanea

Di solito viene concesso un periodo di sei mesi per la riesportazione finale delle merci dalla Turchia. Se fosse necessario richiedere una estensione, il titolare del Carnet dovrà presentare istanza alle Autorità doganali turche e ottenere  la proroga fino alla data di validità del Carnet.

Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sull'importazione temporanea

Le merci accompagnate dal Carnet ATA devono essere riesportate dalla Turchia a meno che le Autorità doganali turche non abbiano autorizzato la tramutazione in altri regimi doganali.

La riesportazione deve essere effettuata entro il termine ultimo per la riesportazione fissato dalla dogana turca al momento dell'importazione.

In caso di riesportazione tardiva, se il ritardo è inferiore a due mesi, il pagamento di una tassa di regolarizzazione sarà richiesto direttamente al titolare al momento della riesportazione nelle seguenti misure:

  • per ritardo inferiore a un mese -  210 TRY (7 € circa);

  • per ritardo compreso tra uno e due mesi – 420 TRY (14 € circa);

Per ritardo è superiore a due mesi, l’importo dei dazi e delle tasse verrà richiesto all’Associazione nazionale garante che ha rilasciato il Carnet ATA; mentre una penale pari al doppio dell'importo dei dazi e delle tasse verrà richiesta direttamente al titolare.

In caso di contestazione, la tassa di regolarizzazione, pari a 210 TRY (7 € circa) viene addebitata dalla dogana turca in caso di presentazione di una prova alternativa purché vistata entro la data di scadenza del Carnet (prova di reimportazione, certificato di presenza ecc.)

Al contrario, se non viene fornita alcuna prova valida, l’importo dei dazi e delle tasse verrà richiesto tramite l’Associazione nazionale garante che ha rilasciato il Carnet ATA; mentre la penale pari al doppio dell'intero importo dei dazi e delle tasse verrà addebitata direttamente al titolare.

Elenco generale delle merci in formato digitale

Per snellire le operazioni doganali, l’elenco generale delle merci accompagnate dal carnet ATA devono essere fornito in formato digitale (file Excel salvato in una chiavetta USB).