Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)

Il Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), disciplina il sistema per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008. 

Esso semplifica il regime preferenziale delle importazioni di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo e permette di razionalizzare il regime preferenziale e di conciliare commercio e sviluppo. 

La pratica delle preferenze commerciali risponde alla necessità di conciliare la politica commerciale comune e la politica di sviluppo. Nel rispetto delle norme imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità mira ad assistere i paesi per la lotta contro la povertà e ad incentivare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nei paesi in via di sviluppo. 

Introdotto fin dagli anni 70, la “programmazione” dell’SPG 2006/2008 è previsto nel quadro di un piano più generale di SPG per il decennio 2006/2015, le cui basi sono presentate nella comunicazione della Commissione del 7 luglio 2004 intitolata "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015". 

L'SPG interessa determinati paesi e territori. Il regime dei prodotti originari soddisfa le norme disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2454/93. I prodotti sono classificati in due categorie: 

1) i prodotti sensibili; 
2) e i prodotti non sensibili. 

La natura sensibile dei prodotti “extra-UE” è determinata in base ai prodotti comunitari analoghi e all'eventuale incidenza delle loro importazioni nel mercato interno dell’UE. Per tali prodotti sono fissati dazi specifici e dazi ad valorem della tariffa doganale. Essi sono tuttavia sospesi se, dopo aver applicato una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili, conformemente alle disposizioni dell'SPG, l'aliquota di un dazio ad valorem è inferiore o pari all'1 % e l'aliquota di un dazio specifico è inferiore o pari a 2 euro. 

L'SPG prevede tre regimi. Le preferenze tariffarie variano pertanto in funzione del regime cui sono soggetti i paesi beneficiari, e cioè: 
 
  • il regime generale;
  • il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che interessa i paesi vulnerabili; 
     
  • il regime speciale per i paesi meno sviluppati. 
     

Regime generale 
Il regime generale comprende le regole generali del Sistema di Preferenze Generalizzate. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, per esempio, sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli. Esiste, infatti, un meccanismo di controllo speciale dei prodotti del settore agricolo, volto ad evitare perturbazioni nel mercato comunitario. I prodotti agricoli, inoltre, continuano ad essere soggetti a clausole di salvaguardia nell'ambito della politica agricola comune. 

Per i prodotti sensibili, i dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti sono, di massima, ridotti di 3,5 punti percentuali. Questa riduzione è limitata al 20 % per le materie tessili e gli articoli di abbigliamento. Il regime generale, sostanzialemnte, garantisce ai prodotti importati – a seconda della loro classificazione - dai 179 paesi beneficiari un’esenzione totale o parziale dei dazi. 

Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo 
Il regime speciale è applicato ai paesi più poveri del mondo e garantisce un accesso libero nel territorio doganale della Comunità per tutti i loro prodotti esclusi le armi e le munizioni. Questo regime sostituisce, infatti, i regimi speciali di lotta contro la produzione e il traffico di stupefacenti, in vigore nel precedente SPG (regolamento (CE) n. 2501/2001).

I paesi che beneficiano di questo regime sono considerati paesi vulnerabili per la loro non diversificazione e scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale. Si tratta dei paesi che la Banca mondiale non ha classificato per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito. I cinque settori principali di tutte le loro importazioni comunitarie di prodotti originari di un paese beneficiario coperti dall'SPG devono, inoltre, rappresentare più del 75% in valore di tutte le loro importazioni coperte dall'SPG, senza che le importazioni comunitarie coperte dall'SPG rappresentino meno dell'1% in valore di tutte le importazioni coperte dall'SPG nella Comunità. 

Per poter beneficiare di tale regime dal 1° gennaio 2006, i paesi devono aver presentato una richiesta in tal senso alla Commissione entro il 31 ottobre 2005. L'elenco definitivo dei paesi beneficiari è pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dopo che la Commissione ha esaminato le loro richieste. Per il periodo 2006-2008, i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono i seguenti: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Repubblica moldava, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, El Salvador e Venezuela. Per poter beneficiare del regime, inoltre, tali paesi devono imperativamente ratificare e applicare effettivamente le convenzioni internazionali elencate nell'allegato III del regolamento. 

Nel regolamento si distinguono le convenzioni in due ordini principali: 
 
  • convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e diritti politici; ·
  • convenzioni sulla tutela dell'ambiente e il buon governo. 
     
Il paese interessato deve assumere l'impegno di ratificare e applicare almeno sette delle convenzioni internazionali elencate nel Regolamento. Esso si impegna formalmente a ratificare e porre in applicazione le altre convenzioni entro il 31 dicembre 2008. Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati I paesi meno sviluppati sono elencati nell'allegato I del regolamento (colonna D). 
Conformemente alla strategia "tutto eccetto le armi", i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni. 
Per taluni prodotti si prevede, per contro, di ridurre in maniera progressiva i dazi della tariffa doganale comune fino a sospenderli totalmente: è il caso del riso semigreggio, di alcune categorie di banane e dello zucchero bianco. 
In attesa che i dazi siano totalmente sospesi, il riso semigreggio e lo zucchero bianco beneficiano, tuttavia, di un contingente tariffario globale a dazio zero. 
I comitati di gestione incaricati delle organizzazioni comuni dei mercati assisteranno, inoltre, la Commissione nell'applicazione di tali contingenti. 
Le Nazioni Unite classificano i paesi meno sviluppati e possono anche decidere di ritirarli dall'elenco. In questo caso, la Commissione provvede a depennare il paese interessato dall'elenco dei beneficiari del regime. 

I paesi sono tuttavia ritirati dall'elenco in maniera progressiva, a seguito dell'accordo su un periodo transitorio di almeno tre anni. Revoca temporanea Il regime preferenziale può essere temporaneamente revocato nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari del paese beneficiario. 
La revoca deriva per lo più dal comportamento del paese interessato e può essere attuata per una delle seguenti ragioni: 
 
  • violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni internazionali di cui all'allegato III, parte A;
  • pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche; 
     
  • commercio di droga o inosservanza della normativa in materia di riciclaggio del denaro; 
     
  • violazioni gravi e sistematiche delle norme in materia di pesca e delle risorse alieutiche; 
     
  • esportazione di prodotti realizzati nelle carceri. 
     
L'avvio di una procedura di revoca temporanea è deciso in funzione di una serie di informazioni che offrono motivi sufficienti per l'apertura di un'inchiesta. L'inchiesta è realizzata dalla Commissione in cooperazione con il comitato delle preferenze generalizzate, incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione del presente regolamento, il paese interessato, le organizzazioni ed agenzie internazionali. 
La revoca consegue pertanto ad una procedura di informazione e di inchiesta e ad opportune misure; essa è decisa dal Consiglio. La decisione di revoca entra generalmente in vigore al termine dei sei mesi successivi alla sua adozione. L'inosservanza delle norme di origine o l'indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa possono giustificare una decisione di sospensione delle preferenze della Commissione. 
La cooperazione amministrativa implica infatti essenzialmente che i paesi beneficiari forniscano informazioni sulle norme di origine e osservino le medesime. Oltre a comunicare informazioni alla Commissione, la cooperazione amministrativa assiste la Commissione nelle sue missioni o inchieste. 
Un paese può, per contro, perdere la sua qualità di paese beneficiario del sistema (graduazione) se la Banca mondiale lo considera come un paese ad alto reddito o se un accordo commerciale preferenziale lo lega alla Comunità. Le preferenze tariffarie di tutti i prodotti dei paesi beneficiari del regime generale e del regime speciale di incentivazione dello sviluppo sostenibile e del buon governo possono inoltre essere soppresse. 
La soppressione è giustificata dal volume delle importazioni comunitarie del prodotto originario del paese beneficiario, pari cioè al 15 %, del volume totale delle importazioni comunitarie del medesimo prodotto originario dei paesi beneficiari di uno di questi due regimi. Clausola di salvaguardia La clausola di salvaguardia si applica per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune. 
Essa è in genere applicata qualora un prodotto originario di un paese beneficiario crei gravi difficoltà o una concorrenza diretta con prodotti simili di un produttore comunitario. Le gravi difficoltà sono esaminate alla luce di criteri riguardanti i produttori comunitari, in altri termini, le quote di mercato, la produzione, le scorte, le capacità di produzione, i fallimenti, la redditività, l'utilizzazione degli impianti, l'occupazione, le importazioni e i prezzi. 
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la medesima può decidere di avviare un'inchiesta che, di massima, non supera i sei mesi, salvo decisione di proroga. 
Analogamente alla procedura di revoca, la decisione della Commissione è in funzione delle informazioni ricevute e degli scambi avvenuti tra le parti. 
La Commissione può applicare misure preventive, laddove circostanze eccezionali lo giustifichino.