Crediti documentari

I Crediti documentari sono una delle quattro tipologie di pagamento internazionale (le altre sono: Rimessa diretta; Incasso contro documenti; Titoli di credito).
Il credito documentario è uno strumento molto diffuso per il pagamento del corrispettivo dei contratti internazionali. E' un impegno che una banca (banca emittente) agendo su istruzioni e per conto del compratore/importatore (ordinante), emette a favore del venditore/esportatore (beneficiario). In virtù di quest'impegno, la banca, contro presentazione dei documenti (di spedizione) richiesti e la soddisfazione di tutte le condizioni previste nel credito, effettuerà la prestazione prevista nel credito documentario (pagamento a vista oppure in differita, accettazione di un debito, ecc.) a favore del beneficiario, nei limiti di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata. 
Il credito ha il suo fondamento nel rapporto contrattuale. Le parti che intervengono sono: 
- l'ordinante (compratore); 
- la banca emittente; 
- la banca avvisante (può essere anche confermante); 
- il beneficiario (venditore).

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1. istruzioni per apertura credito documentario 
2. stipula contratto fornitura 
3. rilascio credito documentario 
4. spedizione merce 
5. presentazione documenti di spedizione 
6. trasferimento documenti di spedizione 
7. controllo documenti di spedizione 
8. pagamento 
9. avviso importatore arrivo documenti e pagamento 
10. ritiro merce in dogana.





Le diverse forme di credito documentario

Secondo l'impegno della banca emittente: 
 
  • credito revocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente può essere annullato o modificato in qualsiasi momento dall’acquirente, senza preventivo assenso del beneficiario. Ovviamente tale forma è altamente rischiosa per il beneficiario;

  • credito irrevocabile: l'impegno assunto dalla banca emittente è inderogabile fino alla sua naturale scadenza e può essere modificato o annullato solo con il preventivo consenso di tutte le parti interessate. 
     

Secondo l'impegno della banca avvisante: 
 
  • credito non confermato: la banca dell'esportatore (banca avvisante) deve semplicemente notificare all'esportatore /beneficiario l'impegno della banca emittente, senza assumere alcuna garanzia o responsabilità;

  • credito confermato: la conferma costituisce l'impegno inderogabile della banca dell'esportatore - in aggiunta all'impegno della banca emittente. La banca dell'esportatore prenderà il nome di banca "confermante". Nel caso di credito confermato, nel momento in cui l'esportatore presenta i documenti di spedizione, la banca confermante esegue la prestazione pattuita (pagamento o accettazione titoli) e poi trasferisce i documenti di spedizione alla banca emittente;

  • star del credere: nel caso in cui l'esportatore si trovi nella situazione in cui pur di vendere è costretto ad accettare un credito non confermato. Per cautelarsi può concludere un accordo separato, a latere, con la propria banca. L'accordo verrà stipulato a spese dell'esportatore e la banca assume un impegno autonomo e separato dal credito documentario.

Secondo la piazza di utilizzo: 
 

  • credito utilizzabile sulla piazza del compratore e sulle casse della banca emittente. Il realizzo dell'impegno ha luogo quando i documenti di spedizione giungono alla banca emittente. Il credito in questo caso è sempre non confermato, in quanto la prestazione è eseguita dalla banca emittente;

  • nel caso del credito utilizzabile sulla piazza del venditore e sulle casse della banca avvisante (o confermante), il beneficiario deve presentare i documenti di spedizione presso la propria banca e quest'ultima: 

    • se il credito è confermato, dopo aver esaminato i documenti, eseguirà la prestazione (pagamento o accettazione dei titoli);

    • se il credito è non confermato, trasferirà i documenti alla banca emittente, che, a sua volta, trasferirà il corrispettivo alla banca avvisante dopo averli esaminati.

Secondo le NUU, le prestazioni principali previste da un credito documentario sono:
  • pagamento a vista: la banca emittente si impegna a pagare il beneficiario a vista;
  • accettazione: il beneficiario spicca una tratta (bill of exchange) sulla banca emittente o confermante, a seconda dei casi. Se i documenti sono regolari, la banca accetta la tratta e paga alla scadenza;

  • pagamento differito: vi ricorre quando è pattuito un pagamento a più scadenze. Il mezzo di pagamento è sempre la tratta.

Fasi del credito documentario 

Prima fase: emissione (o apertura) del credito
L'operazione è l’insieme degli accordi tra compratore e banca emittente il credito:
  • formalizzazione del rapporto tra ordinante e banca emittente con la definizione delle istruzioni per la banca, la definizione delle procedure, gli obblighi comportamentali per entrambe le parti;
     

  • precostituzione dei fondi: poiché la banca emittente assume un impegno irrevocabile, essa subordinerà l'emissione del credito alla precostituzione dei fondi.

Seconda fase: utilizzo del credito 
In questa fase è il venditore a dover far fronte ai propri obblighi. Egli deve, entro il termine stabilito, spedire la merce e presentare i documenti di spedizione presso gli sportelli della banca avvisante (se il credito è non confermato) o della banca confermante (nel caso di credito confermato). In entrambi i casi, la banca esaminerà i documenti che dovranno essere rigorosamente rispondenti ai termini pattuiti. I documenti devono essere presentati presso gli sportelli della banca, entro il termine (tassativo) stabilito per l'utilizzo. La banca ha l'obbligo, entro 7 giorni dalla presentazione dei documenti, di comunicare se intende accettare o meno i documenti stessi. Quindi la banca può rifiutare i documenti o accettarli, formulando al beneficiario le dovute riserve. Qualora le banche non rispettino scrupolosamente i termini del credito e le istruzioni ricevute, risponderanno direttamente di eventuali pagamenti effettuati in modo difforme dalla volontà dell'ordinante.

Terza fase: il regolamento del credito
Dopo la presentazione e accettazione dei documenti, il beneficiario riceve la prestazione pattuita nel contratto di vendita, l'ordinante/acquirente entra in possesso dei documenti di spedizione (e può quindi ritirare la merce in dogana). Nel caso di un credito confermato, la banca confermante riceverà il rimborso da parte della banca emittente delle somme corrisposte all'esportatore/venditore.