Forza maggiore

Durante l’esecuzione di un contratto, soprattutto quando la stessa esecuzione si dispiega in un periodo di tempo medio lungo, si possono verificare situazioni e fatti, che ritardano o impediscono definitivamente ad una parte di adempiere ai propri obblighi, senza che quest’ultima posso prevederli od evitarli. 
Si tratta dei cosiddetti eventi di "forza maggiore". 
Per molto tempo i giuristi componenti hanno discusso sul miglior testo di clausola di forza maggiore da proporre agli imprenditori per l’inserimento nei loro contratti. 
Alla fine il testo adottato è il seguente: 
Nel caso in cui ad una delle Parti sia stato reso impossibile l'adempimento ad obblighi derivanti dal presente Accordo, per l'effetto di un evento di forza maggiore come terremoto, ciclone, inondazione, incendio od altri eventi naturali, oppure epidemia, guerra, sommossa, stato di belligeranza, disordini o atti di terrorismo, divieti ed atti dello Stato, del Governo o di Enti pubblici, sciopero, interruzione del lavoro o altre controversie in materia, o comunque per l'effetto di eventi al di fuori del controllo di tale Parte, ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile ed imprevedibile, la detta Parte ne darà comunicazione senza ritardo per iscritto all'altra Parte e adotterà i provvedimenti necessari ad attenuarne i danni, nella misura del possibile. 
Su richiesta dell’altra Parte, inoltre, essa fornirà una informazione dettagliata circa lo stesso, nonché un certificato delle autorità competenti, a prova del suo verificarsi, corredato di una dichiarazione che spieghi le ragioni della impossibilità di adempiere a tutta o Parte degli obblighi ad essa spettanti ai sensi del presente Accordo. 
A causa dell’avverarsi di uno di tali avvenimenti o situazioni, l’adempimento delle obbligazioni è differito per un periodo di tempo che avrà la stessa durata dell’avvenimento o situazione di forza maggiore, con l’aggiunta di un periodo addizionale non superiore a 15 giorni, che è necessario alla ripresa dell’attività di continuazione dell’adempimento interrotto. 
Se l’impedimento risultante dal caso fortuito o dalla forza maggiore impedisce alla Parte in causa di eseguire il proprio obbligo contrattuale per un periodo che oltrepassa i …… giorni, le Parti studieranno il modo per ovviare a tale problema. 
Se un accordo non fosse raggiunto entro 5 giorni a decorrere dalla fine del periodo di ritardo sopra descritto, ciascuna Parte potrà dichiarare la risoluzione del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dello stesso. Nel caso del verificarsi di un evento di forza maggiore, nessuna delle Parti sarà responsabile per danni, perdite o aumento dei costi, prodottisi a carico dell’altra Parte a causa del mancato adempimento o del ritardo”.

Come si vede, la caratteristica del testo proposto è di definire in generale l’evento di forza maggiore come quello "al di fuori del controllo - della Parte interessata - ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile ed imprevedibile", ma di menzionare comunque le categorie di eventi (naturali, umani, legislativi) che saranno considerati di forza maggiore, escludendo quindi la responsabilità di chi li subisce verso l’altra parte.

E’ bene quindi accertarsi sempre che gli eventi di forza maggiore, di cui maggiormente si possa temere il verificarsi, siano sempre indicati espressamente nel contratto.