Dumping

Il DUMPING è un'operazione commerciale con cui un’impresa vende all’estero i propri prodotti ad un prezzo inferiore a quello praticato sul mercato nazionale. Essendo attivata da imprenditori privati e non da governi, la pratica del dumping non è formalmente proibita nell’ambito dell’Organizzazione mondiale per il Commercio (WTO). Occorre, tuttavia, operare una distinzione tra il dumping e le semplici pratiche di vendita a basso costo dovute a minori costi o ad una maggiore produttività. 
Il criterio essenziale in materia non è, infatti, il rapporto tra il prezzo del prodotto esportato e quello del mercato del paese importatore, bensì il rapporto tra il prezzo del prodotto esportato ed il suo valore normale. Un prodotto è quindi considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella UE è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, praticato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. 
Il valore normale da prendere in considerazione per determinare il dumping è basato di norma sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Tuttavia, qualora l’esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può venire stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori. Inoltre, qualora nel corso di normali operazioni commerciali non vengano realizzate vendite del prodotto simile (ad esempio, vendite da parte di un’azienda che detiene un monopolio), oppure qualora tali vendite riguardino quantitativi insufficienti o, a causa di una particolare situazione del mercato, non permettano un valido confronto, è possibile utilizzare il costo di produzione nel paese di origine. Nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato, o al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa. Il secondo elemento di confronto, ossia quello il cui rapporto con il valore normale nel paese di origine determina il margine di dumping, è costituito dal prezzo all’esportazione. Si tratta del prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione Europea. Quando non esiste un prezzo all’esportazione o quando si tratta di un prezzo praticato nel quadro di un'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, è impossibile far riferimento al prezzo all'esportazione. Il prezzo all'esportazione può allora essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. 
Se il prodotto non viene rivenduto a un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, il prezzo all’esportazione può essere costruito su qualsiasi altra base equa. Sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché dei profitti. 

Margine di dumping 
Per margine di dumping si intende l’importo dal quale il valore normale supera il prezzo all’esportazione. 
Vengono confrontate vendite realizzate al medesimo stadio commerciale e in date per quanto possibile ravvicinate. 
Vengono applicati gli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze tra condizioni di vendita e imposte, nonché di altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi.