Dazi antidumping

Istituzione di dazi antidumping provvisori 

Possono essere istituiti dazi provvisori qualora un esame preliminare abbia accertato l'esistenza del dumping e del pregiudizio e qualora l'interesse dell'unione europea richieda un intervento immediato per evitare tale pregiudizio. (vedi: misure antidumping). L'importo del dazio non può superare il margine di dumping e dovrebbe essere inferiore a tale margine se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio. 
I dazi devono essere istituiti entro e non oltre nove mesi a decorrere dall'inizio del procedimento. Essi vengono imposti di norma per un periodo di sei mesi. La Commissione istituisce tali dazi previa consultazione del comitato oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. Essa informa il Consiglio e gli Stati membri di tali misure provvisorie. Il Consiglio può decidere diversamente. 

Istituzione di dazi antidumping definitivi 

Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione europea esigono un intervento, il Consiglio istituisce un dazio antidumping definitivo. Come nel caso delle misure provvisorie, l'importo del dazio definitivo non deve superare il margine di dumping e può essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio. Il dazio deve essere applicato senza discriminazione alle importazioni del prodotto oggetto di pratiche pregiudizievoli di dumping. Il regolamento che istituisce il dazio precisa l'importo del dazio imposto a ciascun fornitore oppure, qualora non sia possibile, al paese fornitore interessato. I dazi provvisori o definitivi non possono essere applicati retroattivamente. Tuttavia, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie. 

Durata e riesame 

I dazi scadono cinque anni dopo l'istituzione oppure cinque anni dopo la conclusione del riesame delle misure. Tale riesame viene avviato su iniziativa della Commissione o su richiesta dei produttori comunitari. I dazi restano in vigore per tutta la durata del riesame. Restituzione dei dazi I dazi riscossi possono essere restituiti qualora l'importatore possa dimostrare che il margine di dumping è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio antidumping. L'importatore deve presentare la domanda di restituzione entro sei mesi dalla data in cui è stato fissato l'importo dei dazi definitivi oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva dei dazi provvisori. 
La domanda viene presentata presso lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso in libera pratica. Lo Stato membro la trasmette alla Commissione, che decide previa consultazione del comitato. Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (Gazzetta ufficiale L 56 del 06.03.1996). Modificato dagli atti seguenti : Regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 317 del 06.12.1996); Regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998 (GU L 128 del 30.04.1998); Regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000 (GU L 257 dell'11.10.2000). Sotto il profilo geografico, il regolamento si applica a tutti i Paesi extra-UE. L'Unione europea può adottare, tuttavia, disposizioni particolari nei confronti di paesi non retti da un’economia di mercato o che attraversano una fase di transizione economica. Il regolamento prevede, inoltre, che le sue disposizioni non ostacolino l'applicazione di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la UE e i paesi terzi. 
Da un punto di vista merceologico, il regolamento si applica a tutti i prodotti. Per quanto riguarda tuttavia i prodotti agricoli, soprattutto quelli nei cui confronti le organizzazioni comuni di mercato, attraverso il sistema dei prelievi, proteggono la produzione comunitaria, le disposizioni del regolamento possono venire applicate in maniera complementare e in deroga alle disposizioni che ostacolino l'applicazione dei dazi antidumping. 
A norma del regolamento, l'istituzione di dazi antidumping è soggetta ad una duplice condizione: l'esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio a danno dell'industria comunitaria causato da tali pratiche.