Antidumping

L'istituzione di un dazio antidumping presuppone l’esistenza di un margine di dumping (vedi: definizione di dumping) e di un secondo elemento, definito pregiudizio. Deve trattarsi di un pregiudizio grave a danno di un’industria comunitaria, sia esso un danno concreto arrecato ad un’industria stabilita nell'Unione Europea (UE) oppure una minaccia di pregiudizio o un grave ritardo nella creazione di tale industria. 
L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo dei seguenti elementi: 
 

  • il volume delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto qualora esse siano aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella UE;
  • i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto per determinare se esse siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria, e se esse abbiano avuto l'effetto di deprimere i prezzi o di impedirne l'aumento;
  • l'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria interessata, soprattutto in termini di produzione e utilizzazione degli impianti, scorte, vendite, quota di mercato, evoluzione dei prezzi, profitti, utile sul capitale investito, flusso di cassa ed occupazione. Ai sensi del regolamento (Regolamento (CE) n. 384/96), deve esistere un nesso di causalità tra dumping e pregiudizio. Esso prevede che, oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengano esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria. Inoltre, l'effetto del dumping deve essere valutato in relazione alla fabbricazione dell'industria comunitaria del prodotto simile, tenendo conto del settore di produzione più ristretto possibile. Infine, si intende per "industria comunitaria" il complesso dei produttori comunitari e quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria. Tuttavia, qualora un produttore sia contemporaneamente importatore del prodotto oggetto di dumping, l’espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori.

Apertura del procedimento 

Il procedimento viene aperto in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di un’industria comunitaria. Qualora, in mancanza di una denuncia, uno Stato membro sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria, comunica tali elementi alla Commissione. 
La denuncia deve contenere elementi di prova relativi all’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra questi due elementi. 
Essa deve contenere tutte le informazioni relative a: 

  • identità del denunziante e descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria interessata;
  • descrizione del prodotto che sarebbe oggetto di dumping, paese d'origine;
  • identità di ciascun produttore/esportatore e importatore noti;
  • prezzo di vendita al consumo del prodotto sul mercato interno del paese o dei paesi di origine o di esportazione;
  • prezzo all'esportazione del prodotto;
  • volume delle importazioni del prodotto in questione, effetto di tali importazioni sui prezzi del prodotto simile.

Si considera che la denuncia sia stata presentata dall’industria comunitaria o per suo conto qualora sia sostenuta dai produttori comunitari che realizzano complessivamente oltre il 50% della produzione comunitaria. 
La denuncia viene esaminata in sede di comitato consultivo, composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. 
Qualora, in seguito a tali consultazioni, risulti che gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non siano sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, la denuncia viene respinta e il denunziante ne viene informato. Qualora, previa consultazione del comitato, risulti che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione avvia il procedimento entro quaranta giorni. 
Essa pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea un avviso di apertura dell'inchiesta che indica il prodotto ed i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e fissa i termini entro i quali le parti possono comunicare le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltate. 
Una denuncia può essere ritirata prima dell’apertura dell'inchiesta. L'inchiesta L'inchiesta, effettuata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, riguarda contemporaneamente il dumping e il pregiudizio. Viene scelto un periodo dell'inchiesta, che riguarda di norma un periodo non inferiore ai sei mesi precedenti l'inizio del procedimento. La Commissione invia questionari alle parti interessate, che hanno almeno trenta giorni di tempo per rispondere. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, di svolgere verifiche e controlli, soprattutto presso gli importatori, gli operatori commerciali e i produttori della UE, di effettuare inchieste in paesi terzi (a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese in questione non abbia sollevato obiezioni). 

Funzionari della Commissione possono assistere gli agenti degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni. 
La Commissione può effettuare direttamente visite - si tratta della pratica più frequente - per esaminare la documentazione contabile delle parti interessate; essa può svolgere anche inchieste nei paesi terzi interessati. 
La Commissione può sentire le parti interessate che ne abbiano fatto richiesta e può organizzare altresì incontri tra le parti per consentire un eventuale confronto delle diverse tesi. 
Le parti interessate possono accedere a tutte le informazioni fornite alla Commissione, ad eccezione dei documenti riservati.
Un'inchiesta si conclude con la chiusura o con l'istituzione di una misura definitiva. Essa deve concludersi di norma entro quindici mesi dall'inizio del procedimento. Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure Il procedimento può avere esito negativo. 
Qualora, al termine delle consultazioni, non si ritengano necessarie misure di difesa, e se il comitato non sollevi obiezioni a riguardo, il procedimento è chiuso. In caso di obiezioni, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. 
Il procedimento è chiuso quando il Consiglio non ha deciso diversamente. 
Il procedimento è chiuso quando il dumping e il pregiudizio vengono considerati irrilevanti. Esso viene chiuso inoltre senza l'istituzione di dazi provvisori o definitivi quando vengono offerti impegni ritenuti accettabili dalla Commissione. 
Tali impegni possono consistere in una modifica dei prezzi o nell'interruzione delle esportazioni in modo tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping