Advanced Pricing Agreements

Nel rapporto del 1995, l’OCSE ha suggerito l’adozione, da parte dei paesi aderenti, di una normativa al fine di prevenire potenziali controversie in relazione al transfer pricing (prezzi di trasferimento) e a tale scopo ha proposto l’adozione di tre strumenti: 

  1. Advanced Pricing Agreements (APA),
  2. Safe harbours,
  3. Ruling di standard internazionale.

Gli APA sono accordi conclusi tra i contribuenti e le amministrazioni finanziarie – in via preventiva e con validità pluriennale – nei quali si convengono le modalità tecniche che porteranno alla definizione dei prezzi di trasferimento. I contribuenti hanno facoltà di promuovere due differenti tipologie di APA: 

  • unilaterali (regolano esclusivamente i rapporti tra una società e un’amministrazione fiscale. Il problema della doppia imposizione – con questa tipologia – non viene risolto se un altro Stato non è vincolato da accordi non ufficialmente sottoscritti);
  • bilaterali o multilaterali (interessano due o più società del gruppo e, corrispondentemente, due o più amministrazioni fiscali dei paesi in cui tali società risiedono). Ideale è la conclusione di tanti APA quanti sono i paesi in cui si sviluppa l’attività del gruppo affinché si possa assicurare una pianificazione fiscale omogenea in relazione ai prezzi di trasferimento. A livello pratico, questa soluzione è di difficile attuazione.